Controllo dei veicoli in riferimento al codice della strada – Il controllo dei veicoli stranieri 2° parte

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I VEICOLI IMMATRICOLATI NELL’UNIONE EUROPEA

Il Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione, e dei loro familiari, di circolare, e di soggiornare, liberamente, nel territorio degli Stati Membri. Questa libertà di circolazione implica anche la possibilità, per i cittadini dell’Unione, di potersi muovere, all’interno dei territori degli Stati Membri, con veicoli immatricolati in uno degli Stati aderenti alla UE.

La Direttiva 1999/37/CE, del 29 Aprile 1999, recepita in Italia con decreto Ministero dei Trasporti 14 Febbraio 2000, ha introdotto per l’immatricolazione dei veicoli, in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, un nuovo modello di carta di circolazione, riconosciuta da tutti gli Stati UE, ai fini dell’identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato Membro.

Nel caso di circolazione in Italia di un veicolo immatricolato in un altro Stato Membro dell’Unione Europea, le normative europea e nazionale prevedono alcune regole particolari.

L’articolo 132, codice della strada, rubricato “Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, prevede la possibilità per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, in regola con la normativa fiscale e doganale, relativa al pagamento dell’IVA, se prescritta, di circolare sul territorio nazionale, in possesso di targhe di immatricolazione e di documenti di circolazione originali, rilasciati dallo Stato di origine, per la durata massima di un anno, accertabile mediante la visione dei documenti relativi alle prescritte formalità doganali.

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Trascorso il periodo di un anno, il veicolo deve essere nazionalizzato, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti, con restituzione delle targhe e dei documenti esteri originali e nuova immatricolazione del veicolo in Italia.

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 300/A/1/27794/111/56, del 23 ottobre 2007, in accordo con il parere del Ministero dei Trasporti, ha sostenuto che, anche nei confronti dei cittadini comunitari, che stabiliscono la loro residenza in Italia, sia applicabile la regola per cui il veicolo immatricolato in un altro Stato Membro dell’Unione Europea debba essere nazionalizzato, secondo quanto stabilito dall’articolo 132, codice della strada, pena l’applicazione, anche nei loro confronti, delle relative sanzioni previste dal comma 5, del medesimo articolo.

Se da un controllo di Polizia Stradale, nei confronti di un veicolo immatricolato in un altro Stato Membro, condotto da persona originaria di quello stesso o di altro Stato dell’Unione Europea, si accerta che tale conducente ha acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, e che il veicolo circola sul territorio nazionale dallo stesso periodo, si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 132, comma 5, codice della strada, in combinato disposto con le regole stabilite dall’articolo 207, medesimo codice, per il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, in quanto veicolo non immatricolato in Italia.

Nel caso in cui invece il conducente non sia residente in Italia, la circolazione del veicolo immatricolato in altro Stato dell’Unione Europea è libera, e non deve sottostare ad alcuna regola particolare.

L’articolo 133, Codice della Strada, prescrive per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, compresi gli Stati Membri dell’Unione Europea, che circolino in Italia, l’obbligatorietà della sigla distintiva dello Stato di origine, apposta sulla parte posteriore del veicolo.

Per quanto concerne i veicoli immatricolati in uno Stato UE, con Decreto del Presidente della Repubblica 4 Settembre 1998, n. 355, in applicazione di quanto stabilito a livello europeo, è stato previsto un nuovo tipo di targa, recante caratteristiche uniformi in ambito europeo, allineando sullo stesso standard tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Le nuove targhe sono composte da due bande laterali azzurre, sulle quali sono apposti simboli adesivi di colore giallo, tra i quali compare obbligatoriamente la sigla distintiva dello Stato.

Il Regolamento 2411/98/CE, del 3 Novembre 1998 stabilisce che la mancanza dell’adesivo della sigla dello Stato, posto a lato della targa, non comporta alcuna sanzione amministrativa, purchè la sigla compaia apposta, comunque, sulla parte posteriore del veicolo, a norma dell’articolo 133, Codice della Strada, e dell’articolo 37, in riferimento all’Allegato n. 3, Convenzione di Vienna, che prevede un contrassegno ovale, costituito da lettere maiuscole nere su fondo bianco, precisandone, in modo dettagliato, le misure.

La normativa internazionale prevede due tipologie di importazione di merci all’interno di ogni Stato, e precisamente l’importazione temporanea e quella definitiva.

L’importazione temporanea è stata prevista, a livello internazionale, dalla Convenzione di New York, del 4 Giugno 1954, ratificata in Italia, con Legge 27 Ottobre 1957, n. 1163 e recepita dall’ordinamento della Comunità Europea con la Direttiva 83/182.

In questo caso, il veicolo rimane in possesso del suo proprietario, il quale mantiene la residenza nello Stato estero, e circola sul territorio nazionale con targhe e documenti del Paese di immatricolazione. Il veicolo dovrà essere condotto dal suo proprietario, o da un parente entro il terzo grado, o da altra persona munita di delega del proprietario, purchè residente in uno Stato estero.

Le violazioni a queste regole sono previste, per l’Italia, dal Testo Unico Leggi Doganali (T.U.L.D.), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43.

Tale normativa limita la permanenza sul territorio nazionale del veicolo immatricolato in uno Stato estero, al massimo per sei mesi.

Questa normativa, relativa all’importazione temporanea di merci, non vale più per i veicoli immatricolati in uno Stato UE, in quanto non sono più applicabili i diritti di confine, secondo l’intesa amministrativa intervenuta in ambito comunitario nel Febbraio 1978, in applicazione dell’articolo 68 bis, Regolamento CEE n. 223, del 22 Dicembre 1976, relativo alla merce comunitaria. I diritti di confine non sono esigibili in virtù dell’articolo 9, del Trattato CEE, che vieta l’imposizione di dazi doganali all’importazione ed ogni tassa di effetto equivalente (Corte di Cassazione Penale, sez. III, 25 Gennaio 1991 n. 923).

Infatti, con il Trattato di Shengen, ratificato in Italia con Legge 30 Settembre 1993, n. 388, e la conseguente apertura delle frontiere all’interno dell’Unione Europea, sono state modificate le norme sulla circolazione delle merci attraverso gli Stati Membri: il decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513 è stato integrato, per quanto riguarda la disciplina relativa ai veicoli stradali, dal decreto del Ministero delle Finanze 19 Gennaio 1993.

Si ha, invece, importazione definitiva nel caso in cui un soggetto acquisti un veicolo fuori dal territorio nazionale, e lo importi definitivamente in Italia.

Il veicolo dovrà quindi, se già immatricolato in uno Stato estero, anche se appartenente all’UE, essere radiato, definitivamente, ai fini dell’esportazione, dai registri automobilistici dello Stato di origine, per essere, successivamente, immatricolato in Italia. Le targhe originarie devono essere sempre restituite, ma solo in alcuni Stati è richiesta la restituzione del documento di circolazione mentre in altri, il documento viene semplicemente annullato, ma rimane in possesso del nuovo acquirente. Il Paese di origine dovrà dotare il veicolo, per la circolazione fino allo Stato di destinazione, e per i necessari adempimenti, di targhe e documento di circolazione provvisori.

Inoltre, il decreto legge 30 Agosto 1993, n. 331, convertito in Legge 29 dicembre 1993, n. 427, assoggetta i veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea al pagamento dell’IVA, disciplinandone la procedura agli articoli 38 e 53.

Anche per i veicoli immatricolati in uno Stato dell’Unione Europea, è contestabile l’articolo 80, codice della strada, per quanto concerne la revisione periodica dei veicoli.

Tale sanzione è applicabile solo nel caso in cui sia accertabile che la revisione del veicolo sia effettivamente scaduta, secondo le norme del Paese di immatricolazione, in quanto i veicoli immatricolati in uno Stato diverso dall’Italia sono soggetti alle regole del Paese di origine.

Ad esempio, per i veicoli con targa tedesca, la scadenza della revisione è riportata sulla targa, mentre per quelli con targa francese, l’indicazione si trova sulla carta di circolazione.

Per quanto concerne la procedura, essa è uguale a quella valida per i veicoli italiani: la carta di circolazione deve essere ritirata dall’agente accertatore e deve essere inviata al Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione), competente per territorio dove è avvenuta la contestazione.

Nel caso, invece, in cui, si tratti di veicolo proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, importato e reimmatricolato in Italia, laddove la nuova carta di circolazione italiana riporti la dicitura “ESITO VISITA E PROVA” ed indichi la data di tale accertamento della Motorizzazione, significa che il rilascio della carta di circolazione è avvenuto ai sensi dell’articolo 75, codice della strada, e che nella medesima data è stata effettuata anche la revisione completa del veicolo. In tale situazione, per il computo del calcolo dei quattro anni, ai fini della successiva revisione del veicolo, ai sensi dell’articolo 80, Codice della Strada, si deve far riferimento alla data sopracitata.

Anche per i veicoli immatricolati in uno Stato dell’Unione Europea, diverso dall’Italia, indipendentemente dalla nazionalità del conducente, e dal Paese di rilascio della patente di guida, in quanto la procedura si riferisce al solo veicolo, si applica l’articolo 207, codice della strada.

Il conducente alla guida di veicolo immatricolato in Europa dovrà pagare immediatamente la sanzione amministrativa, nelle mani dell’agente accertatore.

Il comma 2 bis precisa solamente che, quando si tratta di veicolo immatricolato nell’Unione Europea, in alternativa al pagamento immediato della sanzione, la cauzione da versare coincide con la somma prevista per il pagamento in misura ridotta.

Nel caso in cui, invece, un conducente avente patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea, diverso dall’Italia, circoli alla guida di un veicolo immatricolato in Italia, il citato articolo risulta inapplicabile.

E’, inoltre, inapplicabile la procedura prevista dall’articolo 207, nel caso disciplinato dalla Circolare del Ministero dell’Interno, n. 300/A/1/35453/111/57/1, del 23 Novembre 2004, del soggetto, alla guida di veicolo non immatricolato in Italia, avente un rapporto stabile con il territorio italiano, comprovato, ad esempio, dalla residenza anagrafica o da documenti retributivi rilasciati da imprese o società italiane.

I VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO

 

L’importazione e la circolazione dei veicoli esteri sul territorio nazionale è disciplinata, innanzitutto, dal codice della strada.

Trattandosi di importazione da Paesi extracomunitari, alla normativa sulla circolazione stradale, si sovrappone la disciplina doganale, che deve essere ben conosciuta dall’operatore di polizia stradale, per un adeguato controllo su strada di un veicolo immatricolato all’estero e circolante sul territorio nazionale.

Secondo quanto previsto dal codice della strada (articoli 132 – 134):

  1. gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, che abbiano già superato, quindi, tutti i controlli alla dogana, con applicazione delle relative imposte doganali, e siano stati importati sul territorio nazionale, in via definitiva, possono circolare in Italia, in possesso del documento di circolazione e della targa rilasciati dallo Stato di origine, per un periodo massimo di un anno (articolo 132, codice della strada).
  2. Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato extracomunitario devono essere chiaramente leggibili e devono contenere il contrassegno di immatricolazione (cioè la targa) composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli (articolo 132, codice della strada).
  3. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva della Stato di origine (articolo 133, codice della strada), che sia conforme alle disposizione delle convenzioni internazionali (per l’Italia, la Convenzione di Vienna, dell’8 novembre 1968, articolo 37).
  1. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo (articolo 133, codice della strada).

L’articolo 134, codice della strada, disciplina la temporanea importazione.

Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati in Italia, per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio in Italia, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.

Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Stati extracomunitari ed introdotti in Italia dai titolari che hanno la residenza fuori dallo Stato italiano, possono circolare sotto un particolare regime doganale definito di “Temporanea Importazione”, che limita il periodo di permanenza dei predetti veicoli fino a un massimo di 6 mesi.

Con l’eliminazione dei vincoli doganali tra gli Stati dell’Unione Europea, infatti, il regime di importazione temporanea riguarda esclusivamente i veicoli immatricolati in Stati extracomunitari.

L’importazione temporanea è una formalità prevista esclusivamente per i veicoli immatricolati in Stati extracomunitari e ove vengano violate le prescrizioni relative alla disciplina prevista per tale tipologia di importazione si incorre nel reato di contrabbando previsto e sanzionato penalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, concernente “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.

L’importazione definitiva, invece, si ha dal momento in cui il cittadino extracomunitario prende la

residenza in Italia: il veicolo dovrà, però, essere nazionalizzato, cioè reimmatricolato in Italia, da parte della D. T. T. competente, la quale assegnerà al veicolo una carta di circolazione ed una targa italiane.

La disciplina dell’importazione temporanea, a livello internazionale, è prevista dalla Convenzione di New York del 4 giugno 1954, “Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati”, modificata il 20 gennaio 1993, con entrata in vigore delle nuove disposizioni in data 30 ottobre 1992.

La Convenzione di New York è stata recepita dalla Direttiva 83/182/CEE, del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, ed è quindi valida per tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea.

Per l’Italia, la Convenzione di New York è stata approvata, e resa esecutiva, con la Legge 27 ottobre 1957, n. 1163, è stata ratificata in data 12 febbraio 1958, ed è entrata in vigore in data 13 maggio 1958.

Al momento dell’ingresso in Italia, i proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Stati extracomunitari non devono ottemperare a nessuna tipologia di obbligo: i veicoli entrano nel territorio dello Stato italiano con una propria targa ed una carta di circolazione rilasciati dallo Stato dove lo stesso proprietario ha la residenza, e non devono essere muniti di alcun documento doganale, né sono sottoposti alla frontiera a particolari oneri o formalità.

La permanenza in Italia è subordinata alle seguenti prescrizioni:

  1. Il veicolo può permanere in Italia per un periodo non superiore a 6 mesi.
  2. Il veicolo deve essere condotto solo ed esclusivamente dal titolare o da persona delegata o da un suo congiunto entro il 3° grado, che siano tutti soggetti comunque residenti all’estero, ovvero da persona anche se residente in Italia purché qualcuno dei predetti (proprietario o congiunto) si trovi a bordo del veicolo (articolo 11, Convenzione di New York).
  3. Il veicolo deve essere utilizzato solo per uso privato e non per uso commerciale.

L’articolo 14, Convenzione di New York, stabilisce infatti che “I veicoli che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, vincolati a un documento d’importazione temporanea, non possono essere impiegati, neanche accessoriamente, per trasporti compensati con retribuzione, premi o altri vantaggi materiali, tra due luoghi situati entro le frontiere di questo territorio”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, prevede la disciplina sanzionatoria in materia di violazione delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento al reato di contrabbando.

L’articolo 216, infatti, rubricato “Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato”, considera i veicoli stradali introdotti nel territorio nazionale, secondo le disposizioni della Convenzione di New York, quale merce estera in temporanea importazione, i quali devono essere nazionalizzati, alle condizioni previste dalla legislazione italiana: il loro uso nel territorio dello Stato italiano quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni internazionali determina l’applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.

Il reato di contrabbando è previsto, quale violazione doganale, dai successivi articoli 282 e 292.

Dalla disciplina normativa prevista dalle citate disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, si evince il seguente quadro sanzionatorio per i veicoli immatricolati in Stati extracomunitari e circolanti sul territorio nazionale, in condizione di “temporanea importazione”

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VEICOLI DEGLI AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

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di Marco Massavelli
Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

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