Cittadino installa telecamera sulla pubblica via

Quali sono le sanzioni da applicare se un cittadino installa, arbitrariamente, una telecamera su una parete della sua abitazione che riprende la pubblica via ???

RISPOSTA

L’installazione di telecamere da parte di privati puntate su via pubblica, ove motivata da ragioni di sicurezza, non è illecita, purché rispettosa di condizioni e limiti fissati dal Garante (qui di seguito la comunicazione),la cui violazione potrebbe essere tutelata in sede civile.

telecameraNon ricorre comunque la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 615 bis perché la captazione non riguarda il domicilio o altro luogo di privata dimora (a meno che la telecamera riesca a riprendere immagini che si svolgano in questi ambiti, ad es. l’interno dell’abitacolo di un veicolo).

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VIDEOSORVEGLIANZA: LE NUOVE GARANZIE PER I CITTADINI (Nota del 20 maggio 2004)

Principi generali per soggetti pubblici e privati

I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di
liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua.
Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello
semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area
videosorvegliata) deve essere
chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato:
a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es.riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di
aspetti: se sia
realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili).
Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
Non risulta comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Specifici settori

Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.
Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).
Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.
Negli istituti scolastici l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Soggetti pubblici

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecito, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.
Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell’immondizia etc.

Soggetti privati

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, da studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza di persone e la tutela dei beni.
L’installazione da parte di
singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.
Per le modalità di utilizzazione del modello si veda il paragrafo 3.1 Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine “registrazione”
con quello di
“rilevazione”.
L’immagine rappresenta un cartello con una telecamera disegnata e la dicitura “AREA VIDEOSORVEGLIATA”
Sotto, in carattere più piccolo: “La registrazione è effettuata da………..per fini di ………… Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. N.
196/2003)”

Avv. Aldo Areddu
Marzo 2010

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