Circolazione dei velocipedi. Attrezzatura per il trasporto dei bambini Circolare Min. Trasporti 19/4/1993 n. 469

L’art. 182 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione dei velocipedi, stabilisce, al comma 5, che:
«É consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, opportunamente assicurato con le idonee attrezzature stabilite dal regolamento».
L’art. 377 del regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che:
«L’attrezzatura idonea, ai sensi dell’art. 182, comma 5, del codice, al trasporto su di un velocipedi di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale assicurato da una barra di collegamento tra i due braccioli. Detto sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso; deve inoltre essere «ancorato saldamente» al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino infine deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso è apposto un marchio di approvazione, la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero».
Lo stesso art. 182 stabilisce al comma 6 che «i velocipedi costruiti per il trasporto di altre persone, se a più di due ruote simmetriche, devono essere omologati».
Da parte di molti produttori di velocipedi e di attrezzature idonee al trasporto di bambini sugli stessi nonchè di associazioni di categoria sono stati richiesti chiarimenti circa l’applicazione delle suddette disposizioni.
Considerata la necessità di offrire agli operatori del settore elementi certi per la programmazione della propria attività ed agli utenti chiarimenti circa le norme di comportamento da rispettare, si precisa quanto segue:
la formulazione dell’art. 377 del regolamento di attuazione, laddove prescrive che «il sellino debba essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici e che su di esso venga apposto un marchio di approvazione la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero è da intendere nel senso che l’applicazione dello stesso articolo è subordinata all’emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei sellini e le modalità di omologazione; analogamente anche l’omologazione di alcuni tipi di velocipedi, prevista al comma 6 dell’art. 182, è subordinata all’emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti velocipedi; le suddette norme saranno adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici e fino alla data della loro emanazione non sarà possibile procedere ad omologazioni, risultando di conseguenza ammissibile, in applicazione dell’art. 232 del nuovo codice della strada l’uso di sellini e velocipedi non omologati.
Parimenti le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 377 del regolamento non potranno essere applicate prima della emanazione delle suddette norme costruttive.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Potrebbero interessarti anche...