Cinture di sicurezza e trasporto bambini

 

Ho alcuni dubbi sull’utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori :

  1. Mia figlia ha 7 anni. Sedendo nel posto centrale dell’auto riesce comodamente a utilizzare la cintura di sicurezza centrale. E’ corretto?
  2. Che fine fanno gli articoli del codice della strada che indicano:

   Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad  anni sedici. (i bambini in soprannumero non indossano la cintura di sicurezza?)

   I bambini di età inferiore a tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni. (cioè: li si può tenere in braccio?)

  1. Ho un altro dubbio sulla velocità:

   le strade chiamate TANGENZIALI (con casello in entrata e cartellonistica in verde) per il codice stradale sono parificate all’autostrada (130 km/h) o alle strade extraurbane a alta velocità (110 Km/h)? Sulla tangenziale di Torino non c’è alcun cartello sui limiti massimi di velocità (ce ne sono solo sui limiti minimi) e non so quale sia il limite corretto. Grazie per la disponibilità. Laura  

RISPOSTA

Cerchiamo di rispondere ai tuoi quesiti nell’ordine che li hai posti :

  1. se hai la pazienza di leggere analoghe risposte date sulla problematica nella nostra rubrica, ti renderai conto che le cinture sono obbligatorie anche sui posti posteriori del veicolo; che i bambini le devono indossare se hanno una età superiore a 12 anni o una altezza corporea superiore al metro e mezzo; negli altri casi o devono far uso degli appropriati sistemi di ritenuta o, se il veicolo non ha montati tali sistemi, avere a fianco seduta persona di età superiore a 16 anni.
  2. l’art. 169 – comma 5 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) è rimasto invariato nel suo dettato normativo – trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni -. L’art. 172 – comma 5 – dello stesso D. Lgs. n. 285 è, anch’esso rimasto invariato nel suo dettato normativo – trasporto sui posti posteriori di bambini di età inferiore a tre anni.
  3. Il termine tangenziale sul D. Lgs. 285/92 non viene usato. Gli stessi tratti di strada sono denominati strade extraurbane principali e i segnali stradali indicanti i limiti di velocità devono essere apposti a cura dell’ente proprietario della strada. E’ di questi giorni la notizia che in merito si sta decidendo presso la Camera dei Deputati ed il Senato se portare i rispettivi limiti a 150 Km/h o 130 Km/h.

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