CassazioneAnche per Autovelox è applicabile l’esimente dello stato di necessità

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2352 del Ruolo Generale dell’anno 2008, avente ad oggetto ricorso ex art. 204 bis D. Lgs. 285/92

tra

C.E., residente a xxxxxxxxxxxxx) rappresentata e difesa dall’ Avv. Cristiano Maria Ciani, presso e nel cui studio in Prato, Via Fonti di Mezzana

n. 7 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

e

COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in xxxxx, Via xxxxxx, presso lo studio dell’ Avv. xxxxxxxxx che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del

ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

Resistente

sulle seguenti conclusioni

– per il ricorrente(come in ricorso): “nel merito, annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace il verbale n° 1013795 elevato dalla Polizia Municipale di xxxxx con ogni consequenziale provvedimento e pronuncia [ … ] Vittoria di spese, diritti ed onorari”;

– per l’amministrazione resistente(come da verbale d’udienza del 6.2.2009):

rigetto del ricorso. In denegata ipotesi compensazione delle spese.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 2.5.2008 C.E. proponeva ricorso ex art. 204 bis D. Lgs. 285/92 avverso il verbale di violazione al codice della strada n.10 13 795V – Prot. n. 252212008 emesso in data 21.1.2008 per violazione dell’art. 142 comma 8 n.c.d.s perché il 18.1.2008, alle ore 20:44 in xxxx, Via Roma, all’altezza del n. civico 607/E, direzione centro, il conducente dell’autoveicolo targato CS737JA circolava alla velocità di Km/h 87 superando di Km/h 37 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.

L’accertamento era stato effettuato per mezzo di dispositivo Autovelox mod. 105SE matr. 914134. La violazione non era stata immediatamente contestata in quanto accertata su strada individuata dal Prefetto di xxxx ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/02, conv, con modd. in L. 168/02.

Il ricorso era affidato a due motivi. Con il primo la ricorrente deduceva sussistenza dell’esimente dello stato di necessità: esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale si stava recando alla più vicina farmacia per acquistare – come da prescrizione della Guardia Medica – farmaci per la propria madre, colta da una crisi respiratoria di origine asmatica.

Con secondo motivo eccepiva la nullità della notifica del verbale in quanto eseguita mediante consegna di copia informe redatta con sistemi meccanizzati e non sottoscritta. Allegava: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione Dott. Mazzoni, scontrino farmacia, verbale notificato.

Letto il ricorso, il Giudice fissava per il 24.10.2008 l’udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, nel contempo sospendendo l’efficacia esecutiva del verbale in oggetto.

Effettuate le notifiche di rito, all’udienza fissata, presente parte ricorrente, si costituiva il Comune di Prato, contestando quanto ex adverso dedotto. Produceva copia del verbale con foto scattate dal dispositivo rilevatore.

Le parti esponevano le rispettive difese.

Parte ricorrente produceva riassunti delle caratteristiche di farmaci Ventolin e Macladin.

Alla seguente udienza del 6.2.2009 il Giudice pronunciava sentenza con immediata lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

…omissis…

Sul primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Espone la ricorrente che alle ore 20:00 circa del 18.1.2008 sua madre, B.R., abitante a xxxxxxxxx, fu colta da una crisi respiratoria di origine asmatica. Fu visitata dalla Guardia Medica, Dott. R.M. che prescrisse l’immediata assunzione di farmaci.

Immediatamente la ricorrente si precipitò verso la farmacia a quell’ora aperta (la Farmacia dell’Ospedale di Prato), dove alle ore 20:58 veniva battuto lo scontrino per l’acquisto dei farmaci Ventolin, Bentelan e Macladin.

Il racconto è confermato dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente.

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà C.E. dichiara che B.R. è sua madre (doc. l). Il Dott. M. certifica di aver visitato in data 18.1.2008 alle ore 20:10 la Sig.ra B.R. in Viale xxxxx a xxxx in qualità di Guardia Medica e di aver prescritto farmaci urgenti per la terapia (doc. 2).

Lo scontrino fiscale rilasciato da Farmacie Pratesi Pratofarma S.p.a. di Prato, Via Cavour n. 93 per l’acquisto di Ventolin, Bentelan e Macladin risulta battuto in data 18.1.2008 alle ore 20:58 (doc. 3).

Alla luce della documentazione allegata, il racconto della ricorrente appare credibile.

E’ verosimile infatti, poiché la data e gli orari corrispondono, che l’accertamento della violazione di cui al verbale in oggetto, effettuato il 18.1.2008 alle ore 20:44, per mezzo di dispositivo elettronico Autovelox in postazione fissa sulla Via XXXX, sia avvenuto durante il tragitto percorso dalla ricorrente per recarsi alla farmacia di turno ad acquistare farmaci necessari per contrastare la crisi che aveva colpito la madre.

Lo stato di necessità in quelle circostanze, quanto meno a livello putativo, sembra sussistere. Il medico di guardia definisce urgente la terapia da somministrare alla B.. I farmaci Ventolin e Macladin sono necessari per contrastare patologie importanti come l’asma bronchiale (il primo) e infezioni dell’apparato respiratorio (il secondo), come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente all’udienza del 24.10.2008.

Se non risulta provato in concreto che la B. versasse in imminente pericolo di vita o di altro grave danno alla persona, è nondimeno credibile che la ricorrente abbia posto in esser la violazione de qua – superando il limite di velocità previsto dalla segnaletica in quel tratto di strada – ritenendo senza colpa, stante la diagnosi del medico e la natura dei farmaci prescritti, che tale pericolo per la sua prossima congiunta sussistesse effettivamente.

Pertanto, l’esimente di cui all’art. 54 C.p., richiamata dall’art. 4 L. 689/81 a sua volta applicabile in materia di violazioni al codice della strada per effetto dell’art. 194 n.c.d.s., va valutata a favore della ricorrente a norma dell’art. 59 comma 4 c.p..

Il ricorso di C.E. contro il Comune di xxxxx avverso il verbale in oggetto va così accolto e il verbale conseguentemente annullato.

Per la peculiarità della materia trattata le spese processuali vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Prato, definitivamente decidendo nell’opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81, 204 bis D. Lgs. 285/92 promossa con ricorso depositato il 2/5/2008 da C.E. contro Comune di xxxxxx avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 1013795V Prot. 2522/2008 redatto dalla Polizia Municipale di xxxxx il 2111/2008, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale in oggetto;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

– compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Prato il 6 febbraio 2009

Il Giudice di Pace

Avv. Adriano Donatini

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