Basta certificato assicurativo al seguito!

Il Ministero Interno Direzione Centrale delle specialità recepisce l’indicazione dell’IVASS la quale indica che  può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato assicurativo in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S. e senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartace.

Di seguito la circolare.

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