Anno 2017, autovelox e misuratori di velocità, facciamo il punto

La direttiva del Ministero dell’Interno per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali.

 

Sui giornali e sui media, nei giorni scorsi, sono apparse informazioni relativamente all’uso dei misuratori di velocità (autovelox, tutor ecc.) che non avevano riscontri in variazioni di legge approvate o al termine dell’approvazione e sembrava, addirittura, che le variazioni avrebbero portato “vantaggi” ai conducenti dei veicoli.

Ovviamente chi scrive è qui  a chiarire cosa è in realtà avvenuto perché qualcosa, veramente, è accaduto, poi ognuno ……..

E’ accaduto che il Ministero dell’interno ha preso atto dell’aumento degli incidenti stradali, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, e che la legge sull’omicidio stradale non ha dato i risultati sperati forse, ma non tanto forse, perché l’aumento delle sanzioni pecuniarie e accessorie non risolve mai il problema, così come gli stati che hanno la pena di morte non hanno un minor numero di reati rispetto a quelli che non la perseguono.

Il fenomeno degli incidenti stradali è diventato allarmante per il Ministero dell’Interno e caratterizza anche altri Paesi dell’Unione Europea, imponendo, quindi, “una più attenta riflessione sulle cause e sulle dinamiche dei sinistri ma, soprattutto, una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l’attività di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, soprattutto allo scopo di allineare questa attività con gli obiettivi imposti dall’Unione Europea di una riduzione del 50% del numero delle vittime entro il 2020”. E allora il ministero punta nuovamente sulla prevenzione anche se occorre ricordare al ministero che non si fanno le nozze coi fichi secchi e che per ragioni di crisi, invece, si vogliono fare queste nozze con i fichi secchi, perché gli organi di polizia sia quelli statali che quelli locali sono ridotti ai minimi termini e cioè sono pochi, sempre più anziani, poco motivati, mal pagati e, soprattutto, distratti in mille rivoli di compiti e competenze nelle materie più disparate, compiti a volte meno ma a volte più importanti del posizionarsi a fare un controllo stradale, compiti, tuttavia che bisogna espletare e che il cittadino chiede con sempre maggior forza e sempre di più. Per motivi che qui non è il caso né il momento di analizzare le esigenze, reali, sono aumentate e il personale, a risolverle, è diminuito, drasticamente. Fra l’altro pare naturale, a chi scrive, richiamare il Ministro, ma direi più che altro i suoi dirigenti più stretti, che spesso e volentieri, nelle loro direttive e circolari, chiamano in causa la polizia locale (Polizia Municipale e Provinciale) e che invocano una pianificazione dei loro servizi, a porre maggiore attenzione a quello che scrivono perché il sottotitolo della direttiva è ”per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia…” quando al ministero si sa benissimo che le polizie locali non sono Forze di Polizia.

LE INTENZIONI MINISTERIALI

Per dare un’adeguata risposta, in linea con gli indirizzi operativi forniti dall’Unione Europea, è apparso necessario, innanzitutto, individuare gli ambiti ed i comportamenti che portano al verificarsi degli incidenti e che sono rappresentati, per la stragrande maggioranza, negli eccessi della velocità, nella guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nel mancato rispetto degli obblighi di utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nell’uso del cellulare o dello smartphone durante la guida.

In questo momento chi scrive affronterà, per i motivi con cui ha aperto questo approfondimento, il problema degli eccessi della velocità.

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno provveduto alla redazione di “istruzioni operative, che sostituiscono, rinnovano ed adeguano al progresso tecnologico ed alle modifiche normative sopravvenute le istruzioni allegate a precedente circolare”.

Non per minimizzare quanto affermano i ministeri ma, per quanto vada dato atto di una spinta innovatrice, quanto viene riferito rappresenta più che altro conferme, precisazioni e adeguamento.

Un commento e un raffronto fra le disposizioni precedenti e quelle attuali comporterebbe sicuramente una lettura attenta della direttiva, che non si limita solo alla rilevazione della velocità, e che fra l’altro, compresi gli allegati, è di ben 22 pagine, per cui occorre tempo e pazienza.

E’ il caso, in questo momento, di sconfessare subito le notizie giornalistiche dei giorni addietro per cui continueranno gli accertamenti, meglio puntualizzati e meglio coordinati, forse, ma continueranno anche perché questa è la filosofia da perseguire.

Seguendo questa linea, quindi, chi scrive affronterà solo alcuni problemi che sono stati sollevati in passato e che la direttiva ha puntualizzato, precisato, ricordato ecc..

    LA DIRETTIVA

  • conferma, né poteva fare altrimenti, che, come da sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. E il recente decreto del MIT 282/2017 le prevede con cadenza ALMENO annuale.
  • precisa che le spese di accertamento devono avere un costo documentabile ed analitico poiché gravanti sul trasgressore e quindi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa. possono rientrare solo le spese di accertamento per l’individuazione del trasgressore e quelle della notifica del verbale di contestazione al medesimo.
  • ricorda che la distanza tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce deve essereadeguata, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, “si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione”, per cui 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e 80 metri su tutte le altre strade. La distanza massima, invece, tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico;
  • auspica che avvenga una pianificazione del servizio di attività di controllo con misuratori di velocità definita in seno alla conferenza provinciale permanente  in modo da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi, dalla quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul territorio comunale.
  • precisa che, fissata come postazione di rilevamento “l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità”  senza la presenza dell’agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia operante ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante. Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall’agente accertatore  devono essere rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione. Nel caso il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo, la visibilità della postazione deve essere garantita dall’installazione di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante , posto nelle immediate vicinanze della postazione, orientato in modo da essere visibile dai veicoli che procedono nel senso di marcia sottoposto a controllo. Ove il rilevamento della velocità venga effettuato su entrambi i sensi di marcia con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la visibilità della postazione è garantita dall’installazione di un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, visibile dalle due direzioni. Nessun effetto ha l’utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione di controllo, né colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporti (pali) dei dispositivi di controllo.
  • conferma che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzate o installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell’operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ed è l’ultimo segnale incontrato dall’utente della strada quello al quale riferire la distanza di un chilometro, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui non vi sono intersezioni, fermo restando, invece, che la prescritta distanza deve essere garantita anche agli utenti che si immettono con manovra di svolta. Infine l’obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l’intersezione non si applica qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell’intersezione, a condizione che la segnaletica presente su tali rami sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.
  • ricorda che la contestazione immediata dell’eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non richiede che l’agente accertatore disponga di prove fotografiche o video a supporto della rilevazione effettuata. Le risultanze fornite dagli apparecchi omologati o approvati, coincidono, infatti, con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi; pertanto, la piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l’accertamento diretto da parte dell’operatore addetto al controllo. In particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, direttamente, oppure ricevuta notizia via radio dall’accertatore della velocità desunta dal monitor dell’apparecchiatura, nonché del tipo, della targa o di altri elementi di riconoscimento del veicolo che ha superato il limite di velocità, procede al fermo dello stesso ed alla contestazione dell’infrazione.

CONCLUSIONI

In sintesi poco o nulla di nuovo sotto il sole ma, si ripete,  puntualizzazioni, precisazioni, memento, in primis, agli organi di polizia stradale e, quindi, ancora in primis a se stessi, come vedremo più avanti. Sulla revisione e la taratura degli strumenti già la sentenza aveva fatto chiarezza e ne va della liceità degli accertamenti e quindi inutile farli se gli apparati non sono in regola. Quanto ai costi sui verbali si ritiene che quasi tutti gli organi di polizia stradale non rispettino quanto precisato nella direttiva e che introducano anche altre spese tipo il contratto con la società di servizi che si occupa della procedura. O la lettura fatta da chi scrive è restrittiva o occorrerà rivedere le spese da inserire nel verbale. Sulla distanza fra cartello di avviso e apparato di controllo nulla di nuovo come nulla di nuovo sul tipo di cartello anche se continuano ad esserci molti cartelli obsoleti. Quanto alla pianificazione dei servizi sul territorio l’auspicio sarà difficilmente realizzabile per quanto riguarda gli accertamenti con le pattuglie perché ogni comando ha i propri problemi, i propri limiti e i compiti che si presentano giornalmente. Quanto al fatto che lo strumento o la pattuglia debbano essere visibili è stata finalmente detta una parola chiara e definitiva e cioè che lo strumento e la pattuglia devono essere visibili e la direttiva precisa che se la pattuglia è presente deve essere visibile sia quest’ultima che la postazione stessa altrimenti la presenza e la visibilità della sola pattuglia, per quanto prima vi sia il cartello di preavviso, non significa che stia facendo un controllo per la misurazione della velocità ma può essere in quel luogo per qualsiasi altra motivazione. Quello che è interessante è quando la direttiva afferma che “nessun effetto ha l’utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione di controllo, né colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporti (pali) dei dispositivi di controllo”. Bene, forse sarebbe stato meglio che prima di scrivere questa giusta precisazione il ministero avesse messo in regola alcune delle sue postazioni. La direttiva ricorda anche che i cartelli fissi di segnalazione delle postazione di controllo devono essere installati quando c’è veramente, dopo, un posto di controllo oppure quando il posto di controllo non è fisso ma c’è un’attivazione programmata dei controlli stessi. Sulla programmazione si conferma il dubbio prima avanzato, dubbio che si trasforma, spesso, in certezza ma occorre anche in questo momento ricordare che oltre ai cartelli ci sono postazioni fisse ma vuote e inutilizzate per vari motivi, sia sulla strade comunali, regionali e statali così come sulle autostrade, quindi, a maggior ragione, da togliere, per dare la necessaria credibilità al messaggio segnaletico.

Insomma….la finalità della direttiva è ottima, le precisazioni sono rivolte agli organi di polizia stradale e di riflesso un maggiore e completo rispetto delle regole avvantaggia, prima di tutto, gli utenti della strada.

Circolare Min Interno 7.8.17: Tarature apparecchiature autovelox

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
AGOSTO 2017

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