Assicurazione

assicurazione

IMPORTANTI NOVITA’ DAL 23 DICEMBRE 2023

In attesa di circolari esplicative e prassi, proponiamo la seguente pagina con le novità principali:

Nel nostro Paese per poter circolare con un veicolo a motore è obbligatorio per Legge assicurare il veicolo per la Responsabilità Civile , conosciuta anche con l’acronimo RCA.
Ai sensi dell’art. 193 del codice della strada tutti i veicoli a motore, fatta eccezione dei veicoli su rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi circolanti o sostanti su strade pubbliche, devono essere assicurati così da risarcire eventuali danni provocati a terzi o cose.
L’obbligo di assicurazione in Italia ha avuto avvio con la Legge 990 del 1969 il massimale in essa previsto, ossia l’importo massimo entro il quale la compagnia assicuratrice risarcisce il danneggiato era equivalente a 750 milioni di euro, mentre decreto legislativo 06/11/07 n.198, ha elevato gli importi massimali obbligatori come seguono:
in caso di danni alle cose: il massimale minimo è di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime;
in caso di danni alle persone: il massimale minimo è di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime;
al di sopra del massimale contrattualizzato, l’importo è dovuto dall’assicurato.

Circolare (ricordiamo che per il Codice della Strada anche la sosta è considerata una fase statica della circolazione) privi di assicurazione comporta:

  • fermo del veicolo, con affidamento al conducente/trasgressore (se ci sono i requisiti previsti)conducendolo, a mezzo di un carro, presso un luogo di custodia interdetto dalla circolazione pubblica
  • sanzione amministrativa di euro 841,00 (riduzione 30% entro 5 giorni: euro 588,70)
    • se di riattiva l’assicurazione entro 15 giorni, con una copertura di minimo 6 mesi, la sanzione è ridotta a euro 210,25 (riduzione 30% entro 5 giorni: euro 147,18
    • si paga lo stesso importo se entro 30 giorni dalla contestazione il proprietario decide di voler rottamare il veicolo, in questo caso il proprietario dovrà versare una cauzione di euro 841,00 all’organo accertatore, somma che gli verrà restituita al termine della procedura , decurtata della sanzione sopra indicata (euro 210,25).

Ci sono delle situazioni correlate e fra queste:

Circolare non avendo al seguito il certificato assicurativo in corso di validità prevede la sanzione (art. 180 CdS comma 1-7) di euro  41,00  (riduzione 30% entro 5 giorni : euro 28,70) e l’obbligo di presentazione del documento entro un termine determinato, trascorso tale periodo senza aver ottemperato fa si che venga applicato anche  l’art. 180 del Codice della Strada comme 8 con la sanzione di euro 419,00 (riduzione 30% entro 5 giorni: euro 293,30)