Senza assicurazione e gancio non omologato contestati al conducente

Tizio conduce un autoveicolo intestato a terzi: si verifica un sinistro. Gli operanti rilevano l’assenza di copertura assicurativa e la non omologazione del gancio; procedono alla contestazione delle corrispondenti violazioni del codice della strada.
Il passaggio di proprietà a nome del conducente viene effettuato 2 giorni dopo i fatti.
E’ corretta la contestazione delle multe al conducente o è possibile ricorrere adducendo di non essere stato il proprietario del mezzo al momento dei fatti??
Grazie.

RISPOSTA
Articolo 200, codice della strada
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

Dalla norma citata si evince l’iter relativo al procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni alle norme del codice della strada.
La regola generale prevede la contestazione immediata della violazione tanto al trasgressore (cioè al conducente del veicolo) quanto alla persona che, a norma dell’articolo 196, codice della strada, risulta obbligata in solido al pagamento della sanzione (di regola tale soggetto corrisponde al proprietario del veicolo, quale risultante dalla carta di circolazione o dall’Archivio PRA).

Nel caso di specie, l’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada (mancanza della copertura assicurativa e mancata omologazione del gancio) è stato effettuato nell’immediatezza, durante la rilevazione di sinistro stradale, e la contestazione delle violazioni è avvenuta correttamente nell’immediatezza dell’accertamento, nei confronti del conducente del veicolo-trasgressore, presente sul posto.
A norma dell’articolo 201, comma 1, codice della strada:

Articolo 201, codice della strada
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento….omissis….

I verbali di accertamento delle violazioni dovevano essere, quindi, notificati entro 150 giorni dall’accertamento, ad uno dei soggetti indicati all’articolo 196 (di regola, il proprietario del veicolo, non presente al momento dell’accertamento) quale risultante dall’Archivio PRA.

Al momento dell’accertamento, Tizio, conducente del veicolo, era alla guida di veicolo intestato a Caio.
Tizio, quindi, risponde delle violazioni in qualità di conducente-trasgressore.
Caio risponde delle violazioni in qualità di obbligato in solido (quale proprietario del veicolo, al momento dell’accertamento).
Non ha alcuna rilevanza il passaggio di proprietà formalizzato solamente due giorni dopo l’accertamento delle violazioni: ciò che conta è la situazione “fotografata” al momento dell’accertamento, relativamente a trasgressore-conducente e obbligato in solido-proprietario del veicolo.

Infine, a norma dell’articolo 196, comma 4, codice della strada:
“4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3,(relativi agli obbligati in solido, n.d.a.) chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa”.

La contestazione nei confronti del conducente risulta quindi assolutamente corretta, anche se non proprietario del veicolo.

dott. MASSAVELLI Marco
Febbario 2010

Senza assicurazione e gancio non omologato contestati al conducente

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