Arrotondamento del 5% di tolleranza per il calcolo dell’eccesso di velocità

In un tratto di strada sottoposto al limite di 70 km mi viene contestata la seguente violazione: circolava a 116km/h considerata la tolleranza del 5% superava di 40,2 km/h il limite. Violazione accertata con telelaser ultrlyte. Mi chiedo il calcolo della tolleranza e dei limiti va fatto arrotondando i decimali? La situazione con quel 40,2 cambia molto in ordine alla sanzione, poichè se non ci fosse quel 0,2 non avrei superato di oltre i 40 km orari il limite. Esiste una normativa che disciplina in che modo deve essere calcolato il 5% e soprattutto l’arrotondamento è previsto per legge? Grazie

RISPOSTA

l’ Art. 345 del regolamento di attuazione al codice della strada (Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita’) indica che:
” Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocita’ devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita’ del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione e’ disposto che per gli accertamenti della velocita’, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e’ compresa anche la tolleranza strumentale. …. omissis “nessuna norma a me nota dispone dell’arrotondamento per eccesso o per difetto, se non quelle legate ai valori monetari, quindi ritengo che sia estremamente preciso, ma corretto indicare che il limite è stato superato, di poco, ma superato. Si tenga conto che la tolleranza strumentale ( il cinque per cento ) non è roba da poco, soprattutto se calcolata su una velocità di 116 km/h. Provi a proporre ricorso al Giudice di Pace, vediamo che ne pensa lui.

Ezio Bassani

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