Appostamento autovelox visibile

Buonasera vigile amico.. É da un pò che ho una domanda da porre ma solo ora trovo il tempo per scrivere.. Dall’ultimo decreto (non ricordo quale sia) si evince che per utilizzare l’autovelox c’è obbligo di essere ben visibili con tanto di cartello ma che sopratutto la macchinetta deve essere ben visibile. Perché a Milano nonostante questo decreto le pattuglie dei vigili urbani sono comunque sempre nascoste? E molto bene anche..

RISPOSTA
Il decreto legge n. 117, del 3 agosto 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato una importante modifica all’articolo 142, codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il nuovo comma 6-bis prevede:

“6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”.

In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto ministeriale 15 agosto 2007, recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.

L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce:
“1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli”.
Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 14 agosto 2009, la “Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”, il cui Allegato 1, “Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”, costituisce il testo fondamentale da rispettare da parte degli operatori di polizia stradale nell’espletamento del servizio di controllo dei limiti di velocità con apparecchiature elettroniche.
Tale testo disciplina, al punto 7, nel rispetto delle succitate norme, la segnalazione delle postazioni di controllo, ribadendo che le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 15 agosto 2007: in particolare stabilisce che:
“L’informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007″.
Dalle succitate disposizioni normative e ministeriali, si evince come le postazioni di controllo della velocità debbano essere obbligatoriamente segnalate in maniera adeguata, con apposita segnaletica stradale:”I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante (articolo 2, decreto ministeriale 15 agosto 2007)”.

E’ ovvio che, per deontologia professionale, non è possibile entrare nel merito di quanto affermato nel quesito, non avendo una conoscenza diretta dei fatti.
E’, però, possibile affermare che in virtù della disciplina normativa citata, in caso di ricorso avverso verbale di accertamento di violazione delle regole sui limiti di velocità (articolo 142, codice della strada), parte ricorrente ha il diritto di eccepire il mancato rispetto della normativa sul presegnalamento delle postazioni e sulla mancanza di visibilità delle stesse, avendo l’onere di dare, di quanto affermato, prova in sede dibattimentale.

dott. MASSAVELLI Marco
Febbraio 2010

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