Adesivi sul parabrezza anteriore: sanzione e forse revisione

Caro vigile amico ti scrivo perchè domenica scorsa sono stato ad uno dei soliti raduni tuning. Sono stato multato per l’articolo 78 coma 1 e 4 ovvero che il parabrezza anteriore era ricoperto di adesivi e che presentava spoiler anteriori e posteriori non regolamentari. Fino a qua tutto ok mi sta bene me la sono cavato con 78 euro di multa. Le mie 2 domande sono: 1- il parabrezza anteriore fino a quanti cm può essere coperto er non essere sanzionabile? esempio fascia parasole? 2- mi hanno detto che potrei essere chiamato a discrezione della motorizzazione a revisione del mezzo, in quanto tempo? ovvero passati quanti giorni? grazie di tutto e complimenti Lorenzo

 

RISPOSTA

 

L’art. 78 c.d.s sanziona le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
In generale, salvo diverse disposizioni relative a specifici decreti, si richiede visita e prova presso la M.C.T.C. per l’aggiornamento della carta di circolazione per la modifica di numerose caratteristiche costruttive tra le quali è prevista (capoverso y) le modifiche riguardanti il campo di visibilità del conducente.
Nel caso in questione invece l’organo accertatore ha rilevato a suo carico la violazione di cui all’art. 79 commi 1 e 4 (e non il 78 come erronemanete indicato nel quesito) per aver circolato con dispositivi di equipagiamento alterati in relazione all’occultamento derivato dall’applicazione di adesivi sulla superfice vetrata.
Ovviamente come è facile intuire non esiste una norma indicante i cm che possono essere occupati da adesivi o altro e pertanto il tutto viene rimesso al prudente apprezzamento dell’organo accertatore.
Infine per quanto concerne l’ipotesi di revisione questa è disposta quale revisione straordinaria qualora seguito della segnalazione da parte degli organi di polizia stradale sussistano dubbi circa il mantenimento del possesso dei requisiti del veicolo a circolare.
Trattandosi di provvedimento discrezionale non esiste nessuna tempistica codificata in tal senso.

Odello Ivano luglio 2009

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