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Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4489/06 del 28.04.2006

Corte di Appello di Bari, sezione Lavoro, 27 ottobre 2008, n. 2204

Svolgimento del processo


Con sentenza definitiva n. 5604 del 1°febbraio – 27 marzo 2006, il Tribunale di Bari, giudice del lavoro,pronunciando sulla domanda proposta il 30/3/1999 da X Y, dirigente amministrativo dell’AUSL BA/4, ilquale aveva denunciato l’infortunio verificatosi in data 27/5/1998, durante un’uscita dall’ufficio, inpermesso breve ex art. 22 CCNL, per la riscossione dello stipendio in banca: 1) condannava l’INAIL apagare al ricorrente l’indennità per l’inabilità assoluta per 90 giorni e l’indennità per l’inabilità parziale per60 giorni, nonché a costituire a favore del X e a corrispondergli una rendita permanente nella misura del22%, con decorrenza dall’istanza amministrativa e con maggiorazione della rivalutazione monetaria edegli interessi legali secondo legge; 2) poneva le spese processuali a carico dell’ente convenuto.
Secondo il primo giudice: l’infortunio era avvenuto in c.d. permesso bancario ed era consistito in unacaduta accidentale in Bari, Piazza Umberto, dinanzi al civico n. 42/A, cagionata da una sconnessione nelpavimento del marciapiede; tali circostanze non erano state contestate dall’INAIL e comunque eranoemerse già durante l’inchiesta ante causam, grazie alle dichiarazioni rese dal Dott. Trotta, superiore del X, il quale aveva confermato la concessione a quest’ultimo del permesso finalizzato alla riscossione dellostipendio presso la Banca Mediterranea, all’epoca avente funzione di tesoreria dell’amministrazionesanitaria; il permesso bancario era stato accordato in conformità alla normativa contrattuale, che loprevedeva per le sedi di lavoro prive di sportello pagatore; tale modalità di riscossione dello stipendio erapiù rischiosa per il lavoratore e derogava alla regola generale, che configura il diritto del dipendente diricevere la retribuzione sul posto di lavoro; il tempo del permesso bancario, quindi, deve intendersi comeservizio attivo; sussisteva, in conseguenza, l’occasione di lavoro, alla stregua di un legame funzionale con la prestazione; l’infortunio era indennizzabile; la CTU, espletata per il tramite del Dott. Gianluigi Di Giulio, aveva fornito riscontri congrui e condivisibili in ordine sia all’ITA sia all’ITP sia ai postumi permanenti.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 9/6/2006, proponeva appello l’INAIL, dolendosidell’erroneità della sentenza di primo grado alla stregua degli argomenti che in motivazione si riepiloganoe si valutano.
Chiedeva l’ente appellante, che, in riforma della pronuncia gravata, tutte le domande del X fosserorigettate ovvero, in subordine, che la richiesta di rendita fosse accolta in misura inferiore al 22%.
Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, l’assicurato resisteva, concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza gravata, vinte le spese del giudizio di secondo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado, l’esame peritaleveniva rinnovato per il tramite del Dott. Pietro Rotolo.
All’udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.
Motivi della decisione
Il primo motivo dell’appello ripropone la questione dell’indennizzabilità dell’episodio dannoso dedotto inlite, che, secondo l’INAIL, sarebbe esclusa per via della natura generica del rischio assunto dal X durante l’uscita in permesso bancario. In particolare, l’ente assicurativo assume che non basterebbe il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro.
La doglianza è infondata.
Invero, è più articolato il ragionamento svolto dal Tribunale di Bari, circa le modalità ordinarie di pagamento dello stipendio, gli aggravi per il dipendente derivanti dalla dazione delle spettanze presso uno sportello bancario esterno al luogo di lavoro e la previsione di un permesso ad hoc da parte della contrattazione collettiva.
Tali rilievi del primo giudice, desunti da norme di legge e negoziali, concorrono a caratterizzare la fattispecie, distinguendola nettamente da quella che, invece, il gravame a torto assume come riferimento, cioè la caduta accidentale di qualsiasi pedone per insidia stradale.
Le peculiarità esattamente individuate ed evidenziate dal Tribunale di Bari configurano, in particolare, ilcollegamento con la prestazione lavorativa, che vale a rendere non ordinario l’incidente occorso al X e neimpongono la qualificazione come infortunio indennizzabile ai sensi dell’art. 2, primo comma, D.P.R.1124/65.
Questa interpretazione dell’occasione di lavoro fuori dal luogo in cui lo stesso viene espletato, d’altrocanto, risulta avallata dalla previsione - nell’ultimo comma dell’art. 2 cit., aggiunto dall’art 12 D.Lgs. n. 38del 2000 con valenza retroattiva (Cass. 6/7/2007, n. 15266) – delle sole cause di esclusione consistenti inuna “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”.Come il X ha evidenziato (menzionando studi e pubblicazioni riferibili all’INAIL), grazie all’art. 12 D.Lgs. n.38 del 2000, la nozione di luogo di lavoro comprende ormai “l'azienda o ogni luogo in cui il lavoratore sireca per volontà o per disposizione del datore di lavoro; ma anche altri luoghi, come quello dove va ariscuotere la retribuzione o a ricevere attrezzi di lavoro o documenti prescritti e, al limite, forse ancheall'INAIL, dove si reca per sottoporsi a cure relative a un precedente infortunio” (www.INAIL.it; Rivistadegli Infortuni e delle Malattie Professionali”, 2000, fasc. 1-2, p. I, 27).
La connessione non sinallagmatica con la prestazione lavorativa, invece, suggerisce di considerarediversamente i luoghi in cui il lavoratore si reca nell'esercizio del diritto di sciopero o nello svolgimentodell’attività sindacale.
Con particolare riguardo a quest’ultima ipotesi, quindi, conserva attualità, ma non rileva in questacontroversia, il decisum della risalente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 19/8/1982, n. 4684), che ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal dipendente durante un permesso sindacale, trattandosidi attività non assimilabile al lavoro, ancorché retribuita.Il secondo motivo dell’appello concerne la misura della rendita liquidata dal Tribunale di Bari, che,secondo l’INAIL, dovrebbe essere inferiore al 22%.
Per la verità, è alquanto generico il rilievo dell’atto di gravame consistente nell’addebito al CTUintervenuto in primo grado, Dott. Di Giulio, di non avere valutato tutti i documenti relativi ai ricoveri del X,mentre le due relazioni depositate dal predetto consulente – la prima in data 17/1/2001 e la successiva, achiarimenti, l’8/4/2002 – provano una disamina ed esprimono valutazioni complessivamente adeguate allecaratteristiche medico-legali della vicenda.Tanto più che il consulente dell’INAIL, Dott. P. Amico, nella sua nota in data 27/5/1998, si era dettod’accordo circa la valutazione dei postumi pari al 22%.
Tuttavia, l’esame peritale – come si è detto – è stato rinnovato in questa giudizio di secondo grado.
Il CTU così officiato, Dott. Pietro Rotolo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, haconfermato il nesso di causalità e, quanto alle conseguenze valutative, ha precisato che una più congruastima dell’intervento di artroprotesi totale dell’anca, sofferto dal X, porterebbe a quantificare l’invaliditàpermanente nella misura del 25%.
Il Dott. Rotolo, sebbene in termini problematici, ha pure discusso la possibilità di considerare ai nostri fini illinfedema, localizzato all’arto inferiore destro, come una complicanza del suddetto intervento chirurgico,analizzando i fattori che suggerirebbero l’inclusione (monolateralità) e quelli che militano in sensocontrario (insorgenza dopo oltre otto anni).Nella prima ipotesi, ha evidenziato il CTU nominato da questa Corte, i postumi sarebbero pari al 30%.Sennonché tale articolata analisi del Dott. Rotolo non può che condurre alla conferma della statuizione –riconoscimento della rendita al 22% - resa dal Tribunale di Bari, risultando infondata la doglianzadell’INAIL, che vorrebbe la riduzione della percentuale fissata in prime cure.In mancanza di appello incidentale da parte del X, infatti, non è processualmente consentito incrementarela rendita mediante questa sentenza, sino al 25% e tanto meno al 30%.Concludendo, l’appello dell’INAIL va rigettato.
La conseguenza è la conferma della impugnata decisione del Tribunale di Bari.Le spese di gravame seguono la ribadita soccombenza dell’ente assicurativo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’INAIL,con ricorso depositato il 9/6/2006, avverso la sentenza resa in data 1/2/2006 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di X Y, così provvede:
rigetta l’appello;
conferma l’impugnata sentenza; condannal’INAIL a pagare all’appellato le spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui € 650,00 di onorario e € 20,00 di esborsi), oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti W.


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