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DIRITTO ALLO STUDIO - Art. 15 CCNL del 14.9.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali - I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari.

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro Sentenza 10344 del 22/04/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Sulla controversia promossa da M. G. B. T. nei confronti del Comune di Chioggia, il Tribunale di Venezia pronunzia sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, sull'interpretazione dell'art. 15 (diritto allo studio) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 196 del 27.11.2000). La questione interpretativa, rilevante ai fini del giudizio sulle domande proposte, in via principale, dalla dipendente (annullamento di provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata e condanna del Comune al pagamento delle retribuzioni dovute per i giorni di permesso per motivi di studio) è risolta dal Tribunale nel senso che i permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore spettano anche "per le attività di studio propedeutiche al superamento degli esami". La sentenza ritiene decisiva la circostanza che la norma contrattuale non richiede la documentazione dei giorni ed orari delle lezioni, mentre, per sostenere gli esami, risulta consentito anche ricorrere ad altro tipo di permessi. Il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c; resiste con controricorso la lavoratrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con riferimento alla circostanza che la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione risulta rilasciata prima che la delibera di giunta fosse divenuta esecutiva con l'affissione all'albo pretorio. E' assorbente di ogni altro rilievo il principio di diritto secondo cui, nell'attuale ordinamento delle autonomie locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48 e 50) competente a conferire al difensore del comune o della provincia la procura alle liti è il presidente della provincia o il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta provinciale o municipale, atteso che al presidente della provincia e al sindaco è attribuita la rappresentanza degli enti locali, mentre la giunta ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco (Cass. S.u. 10 dicembre 2002, n. 17550).

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 15 del contratto collettivo indicato in narrativa, unitamente a vizio di motivazione. Si deduce:
a) il significato delle parole "partecipazione ai corsi" è tale da escludere che vi possa restare compresa la mera attività di studio, riferendosi, invece, alla sola partecipazione alle lezioni coincidente con gli orari di servizio;
b) l'art. 19 del c.c.n.l. del 6.9.1995, lungi dal confortare l'interpretazione estensiva, si riferisce ai soli giorni di svolgimento delle prove di concorso;
c) il terzo comma dell'art. 15, nel contemplare agevolazioni nei turni di servizio anche per la preparazione agli esami, manifesta l'intento degli stipulanti di esaurire, con la specifica previsione, le facilitazioni previste ai fini dello studio individuale;
d) la lettura estensiva fatta dal Tribunale si pone in contraddizione con il massimale del 3% del personale e l'esigenza di una comparazione tra gli aspiranti ai permessi;
e) le certificazioni richieste non potrebbero comprendere le attività di studio individuale.

La Corte giudica il ricorso fondato.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, e 64 d.lgs. n. 165 del 2001, la Corte di cassazione ha il potere di leggere direttamente la clausola del contratto collettivo sulla cui interpretazione è intervenuta la decisione impugnata.L'art. 15 del c.c.n.l. del 2000 (Diritto allo studio) reca le seguenti disposizioni:
1.Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità...(omissis).
5. (omissis).
6. (omissis).
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
La Corte, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., interpreta la norma contrattuale nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
Le ragioni che inducono all'enunciato risultato interpretativo sono, in sintesi, le seguenti:
a) la parola "partecipazione" ha un significato letterale equivalente a quello del termine "frequenza", che viene adoperato poi nel comma 3;
b) il comma 7 richiede, pena la considerazione dell'assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa;
c) l'intento degli stipulanti nel senso sopra delineato è confermato dal comma 8, che consente di utilizzare, per sostenere gli esami, il diverso istituto dei permessi per la partecipazione a prove di concorso;
d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall'obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare "la frequenza ai corsi" e "la preparazione agli esami", escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l'obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale; nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la "preparazione agli esami", ma ai soli fini dell'agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell'intento negoziale degli stipulanti.

La sentenza va dunque cassata per avere enunciato un'interpretazione del contratto collettivo nazionale in contrasto con i contenuti della disposizione di cui all'art. 15 (art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001).
Ai sensi dell'art. 64, comma 4, d.lgs. 165/2001, l'accoglimento del ricorso comporta il rinvio della causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, che dovrà decidere la controversia uniformandosi all'interpretazione del contratto enunciata dalla Corte.
Sussistono, evidenti, giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Venezia; compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.


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