Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/6/2009 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/6/2009
Approvazione della scheda di trasporto
(G.U. 4/7/2009 n. 153)


Articolo 1

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante:
«Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;
Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa;
Decretano:

Articolo 1.
Contenuto scheda trasporto
1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.

Articolo 2
Indicazione proprietario della merce

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Articolo 3
Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonche' ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Articolo 4
Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

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