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Corte Suprema di Cassazione
Sezione II Civile
Sentenza n. 719/2008




Svolgimento del processo
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, rigettò l'opposizione proposta il 3 settembre 2003 da Giuseppe Gadda C. avverso il verbale n. 300684858 del 18 marzo 2003 di accertamento della violazione dell'art. 7, 1^ co., c.d.s., per essere entrato il 18 marzo 2003 alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione.
Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentiva all'opponente di circolare nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma anteriormente al 14 aprile 2003, data di decorrenza del "permesso relativo alla targa AZ361DY" da quest'ultimo rilasciato l’11 giugno 2003.
Il Gadda C. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio 2004.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.
Il motivo è fondato.
Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1^ e 2^ co., d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2^ e 3^ co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1^ co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.
Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Giuseppe G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.
Compensa tra le parti le spese del giudizio



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