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Revisione

Al fine di avere sempre un auto efficiente, per una maggiore sicurezza stradale e per il contenimento delle emissioni inquinanti, le scadenze della revisione dei veicoli e del controllo dei gas di scarico, sono sempre più ravvicinate, tentiamo di fare chiarezza.

Dal gennaio 2000, per alcuni tipi di veicoli (clicca qui per sapere quali veicoli) la prima revisione del veicolo avviene 4 anni dopo la prima immatricolazione e le successive ogni due anni. La revisione dovrà essere fatta entro la fine del mese di immatricolazione. Se per esempio è stato immatricolato nel novembre 2003 (12 novembre) dovrà essere sottoposto a visita di revisione entro il 30 novembre 2007 e la visita seguente sarà entro il 30 novembre 2009. La data dell'immatricolazione è scritta sulla carta di circolazione del veicolo o sul certificato di conformità se trattasi di ciclomotore.
Se il veicolo è stato reimmatricolato, al fine di sapere quando è in scadenza la revisione visto che la carta di circolazione viene rilasciata nuovamente, si deve prendere in considerazione l'anno ed il mese di 1° immatricolazione.
La revisione può essere fatta presso gli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione) con una spesa di circa € 26,60, oppure nelle officine private autorizzate con un costo di circa € 37,20 (prezzi relativi a fine anno 2004)
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso gli uffici della motorizzazione;
In caso di mancata revisione si applica l'art. 80 del Codice della Strada con una sanzione di € 148,00 nel caso la visita a prova mancata sia solo una mentre si raddoppia nel caso le revisioni omesse siano più di una. Contestualmente viene ritirata la carta di circolazione ed inviata, tramite l'organo accertatore  al Dipartimento trasporti terrestri ove dovrà essere portato il veicolo per essere sottoposto a visita di revisione. Fin quando non verrà restituita la carta di circolazione e comunque il veicolo non avrà superato tale revisione non potrà circolare. Circolare con un veicolo al quale è stata ritirata la carta di circolazione prevede l'applicazione dell'art 216 del CdS con una sanzione amministrativa di € 1693,00 ed il fermo amministrativo del veicolo, qualora la violazione venisse ripetuta è prevista la confisca.
Per alcuni veicoli la revisione deve essere effettuata ogni anno (clicca qui per sapere quali veicoli).
I possono circolare con la revisione scaduta solo se in possesso della prenotazione per effettuare il controllo presa prima della scadenza e se non è stata ritirata o revocata la carta di circolazione

RIMORCHI

I rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t hanno le seguenti prescrizioni
I rimorchi immatricolati precedentemente al 1.01 1991 e mai revisionati incorrono nella sanzione dell’articolo 80 in misura doppia (€296)
i rimorchi immatricolati tra il 1.01.1991 ed il 31.12.1997 dovevano essere sottoposti alla revisione nel 2003 quindi, se non revisionati, dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare.
i rimorchi immatricolati dal primo gennaio 1998 compreso in poi, o comunque revisionati dal 1 gennaio 1999 compreso in poi, non erano soggetti all’obbligo di revisione dal 2003 fino ancora al 2007 salvo nuove indicazioni.
i rimorchi revisionati dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1998, se non revisionati dal primo gennaio 1999 in poi, non possono circolare.
Il carrello appendice è parte integrante del veicolo trainante effettua quindi la revisione unitamente ad esso.

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

Anche per questo tipo di veicoli la revisione deve essere fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e quindi ogni 2 anni, non è permesso però circolare con la prenotazione della revisione ad eccezione dei ciclomotori a a 3 o 4 ruote e motoveicoli a 2 o 4 tempi (per questi la deroga è sulla ricevuta di prenotazione). Non viene ritirato il certificato di conformità o il nuovo certificato di circolazione quindi non si applica quanto sopra scritto per gli altri veicoli relativo all'art.216 del CdS.


Bollo


Se il veicolo è nuovo il bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione che se è avvenuta negli ultimi 10 giorni da la possibilità di pagarlo entro la fine del mese successivo.
Il pagamento può avvenire presso: le Delegazioni ACI, gli uffici postali, in alcune regioni presso le banche, agenzie pratiche auto, le tabaccherie con la lottomatica.
Il pagamento in ritardo comporta una sanzione che varia a secondo del ritardo.
Il bollo non è necessario esporlo.

Bollino blu


Il controllo dei gas di scarico dei veicoli è previsto da quei Comuni che hanno adottato misure di prevenzione e diminuzione dell'inquinamento atmosferico.
Il controllo viene effettuato nei centri autorizzati che rilasciano la relativa certificazione. Il primo controllo avviene dopo 1 anno dalla prima immatricolazione e successivamente ogni dodici mesi. La sanzione per il mancato controllo dei gas di scarico comporta una sanzione minima di € 74,00.
Devono aver fatto il "bollino blu" anche le auto di passaggio nei Comuni che hanno ordinato tale controllo.


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  • art. 180 Nuovo Codice della Strada - Possesso dei documenti di circolazione e di guida
 
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