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E-mail e fax commerciali indesiderati: nuovo stop del Garante

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari. Continua l'azione del Garante contro lo spamming e il marketing disinvolto. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati.

Il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei loro dati per questo scopo.

Lo società coinvolte (due inviavano lo spam tramite posta elettronica [doc. web nn. 1597151 e 1597146], tre tramite fax [doc. web nn. 1597163, 1601506 e 1601475]) in alcuni casi fornivano l'informativa e la richiesta di consenso contestualmente all'invio del primo fax o della prima e-mail che avevano già un contenuto di carattere commerciale.

L'Autorità ha ribadito, invece, che l'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi, impone la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari. Alle cinque società è stato dunque vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati degli utenti interessati, i quali non potranno dunque più essere disturbati. La mancata osservanza del divieto del Garante espone anche a sanzioni penali.


tratto da "garante per la protezione dei dati personali"
di seguito il provvedimento

Marketing via e-mail: comunicazioni promozionali solo con il consenso preventivo dell'interessato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione dell'avvocato Ottavio Beretta del 23 ottobre 2008, con la quale è stata lamentata la ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica indesiderati da parte di Bay Barb s.r.l., contenenti la promozione dei prodotti offerti da tale società;

VISTA la nota inviata in data 30 dicembre 2008, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell'Autorità, con la quale Bay Barb s.r.l. ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che l'indirizzo di posta elettronica del segnalante "è stato tratto da un pubblico elenco di professionisti";

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha sostenuto che "il messaggio inviato non era pubblicitario, ma con esso si chiedeva se il destinatario intendesse iscriversi o meno alla newsletter della Bay Barb", precisando che se il destinatario del messaggio non seleziona l'opzione di iscrizione alla newsletter, viene "automaticamente inserito nella "black list" in modo tale da non essere più raggiunto da alcun messaggio";

VISTE le ulteriori precisazioni dell'avvocato Ottavio Beretta, inviate con nota del 7 gennaio 2009, nelle quali si fa presente che i numerosi messaggi di posta elettronica contestati (allegati in copia alla nota stessa) contengono espressamente proposte commerciali ed hanno carattere pubblicitario, "non richiedendo affatto il consenso del destinatario per il loro inoltro, quanto unicamente l'indicazione di un link per consentire l'interruzione del relativo invio";

RILEVATO che l'art. 130, comma 2 del Codice prevede per l'invio di messaggi mediante posta elettronica il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell'interessato, anche qualora i dati siano tratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e anche se i destinatari delle comunicazioni promozionali siano soggetti che svolgono un'attività economica;

CONSIDERATO che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, sia stato richiesto, prima dell'inizio del trattamento dei dati, uno specifico consenso all'interessato per l'inoltro delle comunicazioni mediante posta elettronica, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l'invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica effettuato da Bay Barb s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che già in data 20 novembre 2008 l'Autorità ha adottato un provvedimento, a seguito di ricorso relativo all'invio di comunicazioni promozionali indesiderate da parte della citata società;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico, come evidenziato anche dal segnalante nella nota di replica del 7 gennaio 2009;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Bay Barb s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all'invio di comunicazioni promozionali per mezzo della posta elettronica senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Bay Barb s.r.l. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Bay Barb s.r.l., con sede legale in Terni, Via Bartocci, 7 U/V, l'ulteriore trattamento illecito di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Bay Barb s.r.l. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 27 marzo p.v.

Roma, 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli


 
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