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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


ORDINANZA 1 luglio 2009


 Ordinanza  contingibile  e  urgente  per la tutela dell'incolumita'
pubblica  dal  rischio  derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i
litorali.

               IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI

 Visto  l'art.  32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, recante
«Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro  della  sanita'  (ora  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali)  il  potere  di  emanare  ordinanze  di carattere
contingibile  e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a  parte di esso comprendente piu' regioni;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna  allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e
urgenti  in  materia  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene
pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
 Tenuto  conto  che  ogni  attivita',  comunque denominata, che puo'
avere  effetti  diretti  sulla  salute,  puo'  essere  svolta solo da
operatori  in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  preparazione  e
competenza;
 Preso  atto  del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i
litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;
 Considerato  che,  nell'esecuzione  dell'attivita' di cui trattasi,
l'igiene  personale  dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle
mani  e'  fondamentale  per   prevenire  la trasmissione di infezioni
cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;
 Considerato,  altresi',  che  nell'attivita'  in  questione vengono
spesso  utilizzati  oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la
cui  composizione  e  la  cui  origine non sono note e che potrebbero
generare  fenomeni  di  fotosensibilizzazione  della  pelle, anche in
considerazione  dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre
affezioni cutanee;
 Considerato,  per  le ragioni sopra esplicitate, che il particolare
contesto  in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto
di  adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione
in ambiente appropriato;
 Ritenuta  sussistente  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare -
limitatamente  alla  stagione  balneare  -  disposizioni  cautelari a
tutela della salute pubblica;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23 giugno 2008 recante «Delega di
attribuzione  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;
                              Ordina:


Art. 1.



 1.  Lungo  i  litorali  marini,  lacustri e fluviali, nonche' nelle
vicinanze  degli  stessi,  e'  vietato  offrire,  a qualsiasi titolo,
prestazioni,  comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o
terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

       
     
                              Art. 2.



 1.  I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far
rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza
mediante affissione presso la casa comunale.
 2.  La  presente  ordinanza,  e'  altresi',  affissa presso la ASL,
nonche',   in  modo  che  sia  chiaramente  e  facilmente  leggibile,
all'ingresso  di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo,
ubicato sui litorali.

       
     
                              Art. 3.



 1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano
l'effettiva   disponibilita',   a  qualunque  titolo,  di  tratti  di
litorale,  sono  tenuti  a  segnalare  alle competenti autorita' ogni
violazione della presente ordinanza.

       
     
                              Art. 4.



 1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e
fino alla chiusura della stagione balneare.
 2.  La  presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
  Roma, 17 luglio 2009
                                            d'ordine del Ministro
                                         Il Sottosegretario di Stato
                                                   Martini

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
  persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 203



 
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