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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 aprile 2008
Regole   tecniche   disciplinanti   l'accessibilita'  agli  strumenti
didattici e formativi a favore degli alunni disabili.
            IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                  NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                          di concerto con

               IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

                                 e

           IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «Disposizioni per
favorire  l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»
ed in particolare l'art. 5, comma 1;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4,  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti
informatici»  ed  in  particolare  l'art.  2,  comma 2,  che  prevede
l'emanazione  di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e
le   tecnologie,   di   concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, per dettare le specifiche regole
tecniche  che  disciplinano  l'accessibilita', da parte degli utenti,
agli  strumenti  didattici  e  formativi  di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale
e'   stato,  tra  l'altro,  istituito  il  Ministero  della  pubblica
istruzione (art. 1, comma 7);
 Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale
e'  stato,  tra  l'altro,  istituito  il Ministero dell'universita' e
della ricerca (art. 1, comma 8);
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  con  il quale e' stata conferita al Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro,
la  delega  in  materia  di  innovazione  organizzativa, gestionale e
tecnologica;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
 Sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  (CNIPA)  di  cui  al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 e successive modificazioni;
 Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge
21 giugno   1986,   n.   317,   modificata  dal  decreto  legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
                             Decreta:

                              Art. 1.
                Definizioni e ambito d'applicazione

 1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
   a) accessibilita':  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera a),
della   legge   9 gennaio  2004,  n.  4,  la  capacita'  dei  sistemi
informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili,
senza  discriminazioni,  anche  a  coloro  che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
   b) tecnologie   assistive:   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,
lettera b),  della  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, gli strumenti e le
soluzioni  tecniche che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati
dai sistemi informatici;
   c) strumenti  didattici  e  formativi:  programmi  informatici  e
documenti  in  formato elettronico usati nei processi di istruzione e
apprendimento.  Sono  tali,  ad  esempio,  il  software didattico e i
documenti  elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche
con  programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come
strumenti  di  lavoro nell'attivita' scolastica o essi stessi oggetto
di studio e addestramento;
   d) software    didattico:   programmi   applicativi   informatici
finalizzati   espressamente   a   supportare   gli   apprendimenti  e
deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono tali, ad esempio,
i   programmi   basati   sull'alternanza   spiegazione   -   verifica
(tutoriali),  e  quelli  basati  sullo  schema:  domanda - risposta -
verifica   (eserciziari),   gli   ambienti   aperti   orientati  alla
costruzione  autonoma  del  sapere  (in  cui  si perseguono specifici
obiettivi  di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite
richieste),  i  programmi  per  effettuare  prove  o valutazioni, gli
ambienti  di  simulazione  (riproduzioni  simulate  di  fenomeni  che
consentono  l'interattivita'  da  parte  dello  studente),  i  giochi
educativi  (con  contenuti  di  apprendimento  offerti  in  modalita'
gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
   e) fruibilita':  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, lettera f), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° marzo 2005, n. 75, la
caratteristica  dei  servizi  di  rispondere a criteri di facilita' e
semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di  rispondenza  alle  esigenze
dell'utente,   di   gradevolezza  e  di  soddisfazione  nell'uso  del
prodotto;
   f) stile  di  paragrafo:  nome  associato a un insieme di comandi
utilizzati  per  la composizione grafica del testo secondo un preciso
formato  (formattazione)  che  specifica  la funzione di una parte di
testo nella struttura logica dell'intero documento;
   g) tecnologie  Web,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo),
del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005:  «insieme  degli standard
definiti  dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni
(ISO)  e  delle  raccomandazioni  del  Consorzio  World Wide Web (W3C
Recommendation)   finalizzato  a  veicolare  informazioni  o  erogare
servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di
un  ipertesto  (Hyper  Text  Transfer Protocol), comunemente definite
tecnologie Internet»;
   h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v),
del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005, programma informatico che
gestisce  il rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo
interattivo,  realizzato  attraverso  una  rappresentazione basata su
metafore  grafiche  (interfaccia  grafica), oppure attraverso comandi
impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).

       
     
                              Art. 2.
                         Requisiti tecnici

 1.  Il  presente  decreto detta le regole tecniche che disciplinano
l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi di cui all'art.
5  della  legge  9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
 2.  Agli  strumenti  didattici  e  formativi  veicolati  attraverso
tecnologie  Web  si  applicano  le  norme  definite  nel  decreto del
Ministro   per  l'innovazione  e  le  tecnologie  8 luglio  2005,  in
particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
 3.  I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
ove  si  tratti  dei  libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della
legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  sono  forniti  su  supporto digitale
contenente:
   a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
   b) il  relativo  programma  di  lettura, che rispetti i requisiti
dell'allegato  D  del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima
versione  ufficiale  disponibile  al  momento della fornitura e senza
vincoli onerosi di licenza d'uso;
   c) le  istruzioni  d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione
del  contenuto del supporto digitale, le modalita' di installazione e
di utilizzo del materiale fornito.
 4.  La  copia  del testo di cui al precedente comma 3, punto a), e'
redatta  seguendo  le  linee  guida per l'accessibilita' pubblicate e
rese   disponibili   dal   produttore  del  programma  di  lettura  e
rispettando  le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui
all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
 5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita'
definiti  nell'allegato  «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio
2005.
 6.  Per  il  software  didattico  espressamente  e  deliberatamente
realizzato  per  agevolare  e  favorire i processi di apprendimento e
integrazione   dei  soggetti  disabili,  i  requisiti  richiamati  al
precedente  comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari
finalita' educative del software stesso.
 7.  Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104,   il  software  didattico  utilizzato  da  alunni  disabili  per
valutazioni  formali  di  profitto nella scuola secondaria di secondo
grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove.
 8.   Il   presente  decreto  ha  efficacia  a  decorrere  dall'anno
scolastico   2008-2009   ed   e'  periodicamente  aggiornato  per  il
tempestivo  recepimento  delle  normative  internazionali dell'Unione
europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche
nel frattempo intervenute.
 Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 2008

            Il Ministro per le riforme e l'innovazione
                  nella pubblica amministrazione
                             Nicolais

               Il Ministro della pubblica istruzione
                              Fioroni

           Il Ministro dell'universita' e della ricerca
                               Mussi

       
     
                                                          Allegato A
            LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO

Requisito 1.
   Enunciato:  organizzare e delineare la struttura logica del libro
di testo utilizzando gli stili di paragrafo.
Requisito 2.
   Enunciato:  preservare  le  caratteristiche logiche e strutturali
del   libro   di   testo   originale  nella  corrispondente  versione
elettronica.   Garantire  che  il  corretto  ordine  di  lettura  sia
preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o
in colonne venga presentato in modo linearizzato.
Requisito 3.
   Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che
permetta  il  collegamento  diretto  ai  corrispondenti  contenuti  e
prevedere  idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice
o  ai  contenuti  alla  fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi
informativi  a corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi
e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti
al punto o all'elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4.
   Enunciato:  evitare  di  utilizzare  immagini  o  altri  elementi
grafici  per  rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i
grafici  e  le  tabelle  utilizzate  a  scopo didattico di didascalie
esaurienti  che  forniscano informazioni equivalenti commisurate alla
funzione  esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto.
Collegare   esplicitamente   le  didascalie  all'immagine  a  cui  si
riferiscono    tramite   numerazione   sequenziale   contestualizzata
all'organizzazione del libro.
Requisito 5.
   Enunciato:  garantire  che i contenuti sottoposti a ingrandimento
siano   visualizzati   nel   rispetto  dell'ordine  di  presentazione
originale  ed evitare che per la loro lettura si debba ricorrere alla
barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
   Enunciato:  consentire la esportazione dei contenuti del libro di
testo  o  di  sue  parti  nel  rispetto  della  normativa sul diritto
d'autore.
Requisito 7.
   Enunciato:   garantire   che  il  libro  di  testo  non  contenga
protezioni  o  altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di
gestione   del  programma  di  lettura,  la  personalizzazione  della
modalita' di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello
sfondo, e l'interfacciamento con le tecnologie assistive.

       
     
                                                          Allegato B
                 LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITA'
              E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO
                  DA PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI

Premessa.
   I  requisiti  tecnici  per  l'accessibilita' degli applicativi in
generale  sono gia' definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio
2006,  allegato D (Requisiti tecnici di accessibilita' per l'ambiente
operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
   In  aggiunta  ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e
la  natura  stessa  del  software  didattico e al fine di favorire il
raggiungimento dell'obiettivo di integrazione sul quale e' costituito
il  sistema scolastico italiano, si e' reputato opportuno individuare
una  serie  di  fattori  aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio
descrivere  la  capacita'  del  prodotto di adattarsi alle specifiche
esigenze del singolo progetto educativo.
   La  personalizzazione  della  didattica,  che  e'  alla  base del
processo  di  integrazione  nella  nostra  scuola,  richiede  infatti
strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di
ciascun  alunno  affinche'  tutti  possano  partecipare nel modo piu'
significativo   possibile   alle  attivita'  della  classe,  pur  con
modalita' ed eventualmente con obiettivi diversi.
   Fermo   restando   dunque  il  rispetto  degli  11  requisiti  di
accessibilita'  definiti  nell'allegato  D  del  decreto ministeriale
citato,  si  indicano  qui  di  seguito  gli ulteriori fattori che e'
opportuno considerare nella progettazione del software didattico.
1 - Rispetto delle impostazioni generali dell'utente.
   Il  programma  dovra' mantenere i valori impostati, a livello del
sistema  operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e
degli  attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed e' in
grado  di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle
impostazioni   preesistenti.   In  alternativa  prevede  un  menu  di
personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e le
caratteristiche desiderati.
   Il  software  si  adattera'  dinamicamente  alle dimensioni reali
dello schermo, rispettando le scelte dall'utente.
2 - Regolazione dei tempi.
   In  tutte  le attivita' che prevedono un tempo di esecuzione o di
consultazione  e'  importante  poter  regolare  la durata predefinita
nonche' disattivare completamente la temporizzazione.
   Eventuali   limiti   di   tempo   vanno   chiaramente  comunicati
all'utente.
   Si  ricorda  che  per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo
comma,  delle legge n. 104/92, la possibilita' di regolare i tempi di
esecuzione  e'  da  considerarsi  requisito  irrinunciabile quando il
software didattico e' usato per valutazioni formali di profitto nella
scuola secondaria di secondo grado.
3 - Regolazione della velocita'.
   Se  sono  presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento,
variazione  di  forma, colore o altro, e' opportuno poter regolare la
velocita'  degli  spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando
si  chiede  all'utente  di riconoscerli, comprenderne il significato,
intercettarli o intervenire su di essi.
4 - Testi scritti.
   Per  ogni  testo,  sia  in fase di lettura che di scrittura, deve
essere  possibile  definire  il  tipo di carattere, le dimensioni, il
colore dei caratteri e dello sfondo.
   Il  programma  prevede  la  personalizzazione degli attributi del
testo  scritto,  compreso quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile,
colore  del  corpo  e  dello  sfondo.  L'ingrandimento  dei caratteri
avviene sempre riorganizzando l'impaginazione del documento affinche'
non  si  debba  mai  ricorrere  allo  scorrimento  orizzontale  della
finestra per poter leggere l'intera riga.
   In  caso di documenti lunghi, e' importante poter agire anche sui
parametri   di   formattazione   del  paragrafo che  condizionano  la
difficolta'  di  lettura,  in  particolare  la lunghezza della riga e
delle dimensioni dell'interlinea.
   Vanno sempre osservate le regole di leggibilita' grafica.
   E' utile prevedere la possibilita' di scegliere tra una scrittura
interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo.
   Nel  caso  di  consegne,  suggerimenti  e  indicazioni di lavoro,
affiancare  al  testo  scritto una riproduzione iconico-grafico, o in
lingua dei segni o in riproduzione vocale.
   E'  utile  che  eventuali  testi  inseriti nel software didattico
possano  essere  esportati  in  modo  accessibile  ed  editabile, nel
rispetto  dei  diritto dell'autore, per essere adattati alle esigenze
del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonche'
predisponendo stampe alternative in braille o ingrandite.
   Se  la  tecnologia  lo  consente,  vanno  inserite le indicazioni
relative  alla  lingua  del  testo  affinche' la sintesi vocale possa
essere  automaticamente  impostata  secondo  le  regole  di pronuncia
corrispondenti.
5 - Immagini e colori.
   E' utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi
dei  disegni,  in  particolare  lo  spessore  delle  linee,  i colori
principali  e  le  dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo e'
particolarmente  importante quando il disegno ha una elevata funzione
informativa,  ad  esempio  nel  caso  di  grafici,  diagrammi,  carte
geografiche,  mappe  concettuali  o  altro. In questi casi inoltre il
testo  alternativo,  necessario  per tutte le immagini significative,
deve essere particolarmente dettagliato ed esaustivo.
   Per  tutte  le immagini complesse o importanti dal punto di vista
dell'informazione  e'  prevista  la  possibilita'  di ingrandimento a
tutto schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 - Suoni e voci.
   L'utente  potra'  regolare facilmente il volume dei suoni nonche'
disattivarli totalmente.
   Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte
e  ridotto  al  minimo  il  disturbo  derivante da suoni o musiche di
sottofondo.
7 - Feedback.
   E'  utile  poter  personalizzare  le  modalita' di erogazione del
feedback,  soprattutto  quando si fa uso di effetti speciali di forte
impatto  percettivo  che  possono  risultare  problematici per alcune
tipologie di utenti.
8 - Livelli di difficolta' e gradualita'.
   All'interno dei differenti livelli di difficolta' che il software
offre  all'utente,  e'  opportuno prevedere elementi di facilitazione
che  consentano all'insegnante di definire per gli alunni con ritardi
o  disturbi  di  apprendimento  un  percorso almeno in parte simile a
quello dei compagni.


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