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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, conmodificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioniurgenti in materia tributaria e finanziaria;Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,recante norme per la sicurezza degli impianti;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento diriconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamentoe trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme disicurezza;Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento ditermini previsti da disposizioni legislative nel settore delleattivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia esuccessive modificazioni;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazionedella disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per lasemplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio diattivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle impreseartigiane o al registro delle imprese per particolari categorie diattivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione delladirettiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione deiprocedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori emontacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio esuccessive modificazioni;Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di naturaregolamentare.Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative edisposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge26 febbraio 2007, n. 17;Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gliAtti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.159/2007;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, anorma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata connota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al serviziodegli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocatiall'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impiantoe' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto diconsegna della fornitura.2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti diprotezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti perl'automazione di porte, cancelli e barriere;b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impiantielettronici in genere;c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, dicondizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione edelle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas diqualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti dellacombustione e ventilazione ed aerazione dei locali;f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo diascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;g) impianti di protezione antincendio.3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisitidi sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per taliaspetti, dalle disposizioni del presente decreto.:
Le note qui pubblicate sono state redattedall'amministrazione competente per materia ai sensidell'articolo 10, commi 3 del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggealle quali e' operato il rinvio. Restano invariati ilvalore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzioneconferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica ilpotere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventivalore di legge ed i regolamenti.- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale edisposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.230) e convertito in legge, con modificazioni,dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248(Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' ilseguente:«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, ilMinistro delle attivita' produttive, di concerto con ilMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, emanauno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:a) il riordino delle disposizioni in materia diattivita' di installazione degli impianti all'interno degliedifici;Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).3. Con decreto ministeriale possono essere adottatiregolamenti nelle materie di competenza del ministro o diautorita' sottordinate al ministro, quando la leggeespressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, permaterie di competenza di piu' ministri, possono essereadottati con decreti interministeriali, ferma restando lanecessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possonodettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanatidal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidentedel Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degliimpianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo1990, n. 59), sono i seguenti:«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazionetecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovutoannualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' diricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, deldecreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cuiall'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dalCEI.2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontaredel contributo versato dall'INAIL nel corso dell'annoprecedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dellostato di previsione della spesa del Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato per il1990 e a carico delle proiezioni del corrispondentecapitolo per gli anni seguenti.».«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, oveprevisti, e per accertare la conformita' degli impiantialle disposizioni della presente legge e della normativavigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandiprovinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore perla prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hannofacolta' di avvalersi della collaborazione dei liberiprofessionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, dicui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilitedal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciatoentro tre mesi dalla presentazione della relativarichiesta.».«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quantoprevisto dall'articolo 10 consegue, a carico delcommittente o del proprietario, secondo le modalita'previste dal regolamento di attuazione di cuiall'articolo 15, una sanzione amministrativa da lirecentomila a lire cinquecentomila. Alla violazione dellealtre norme della presente legge consegue, secondo lemodalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,una sanzione amministrativa da lire un milione a lire diecimilioni.2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15determina le modalita' della sospensione delle imprese dalregistro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e deiprovvedimenti disciplinari a carico dei professionistiiscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazionedelle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioniamministrative di cui al comma 1.».Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina delprocedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dellainstallazione, ampliamento e trasformazione degli impiantinel rispetto delle norme di sicurezza.», e' pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,Supplemento Ordinario.La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimentodi termini previsti da disposizioni legislative nel settoredelle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti inmateria.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale20 gennaio 1996, n. 16.Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per lasemplificazione della disciplina in materia di registrodelle imprese, nonche' per la semplificazione deiprocedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'e per la domanda di iscrizione all'albo delle impreseartigiane o al registro delle imprese per particolaricategorie di attivita' soggette alla verifica dideterminati requisiti tecnici (numeri 94-97-98dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.272.Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme perl'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e disemplificazione dei procedimenti per la concessione delnulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' dellarelativa licenza di esercizio.», e' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella GazzettaUfficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini perl'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulterioriproroghe per l'esercizio di deleghe legislative e inmateria di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonioabitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,n. 148, e' prorogato fino all'attuazionedell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltreil 1° gennaio 2007.- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella GazzettaUfficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, conmodificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, SupplementoOrdinario), e' il seguente:«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opereinfrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termineprevisto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alladata di entrata in vigore del regolamento recante normesulla sicurezza degli impianti, di cuiall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalladata di entrata in vigore del regolamento di cui al primoperiodo del presente comma, sono abrogati il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezionedegli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovanoapplicazione in misura raddoppiata per le violazioni degliobblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primoperiodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'aziendafornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energiaelettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto diimmissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediantecomodato, presso l'utente;b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnatacontrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenzanominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmenteinstallati;c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umanee strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degliimpianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabiliposseggono i requisiti tecnico-professionali previstidall'articolo 4;d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenereil degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentaliche comportano la necessita' di primi interventi, che comunque nonmodificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la suadestinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativatecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti dialimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina conesclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degliutensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degliimpianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione dienergia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione diporte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno diedifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agliedifici;f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componentiimpiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione deisegnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, adinstallazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V incorrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componentialimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezionecontro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impiantoelettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degliampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione internicollegati alla rete pubblica, si applica la normativa specificavigente;g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dalpunto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agliapparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti deimedesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e laventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, lepredisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno deiprodotti della combustione;h) impianti di protezione antincendio: gli impianti dialimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipoautomatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, difumo e d'incendio;i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 esuccessive modificazioni, di seguito registro delle imprese, onell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sonoabilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, sel'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero ilresponsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' inpossesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzioneper una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altraattivita' continuativa.3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agliimpianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizioattivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per qualilettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', ilpossesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,richiesti per i lavori da realizzare.4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui alcomma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle impreseartigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisititecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualificaartigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui alcomma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio delregistro delle imprese.5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecniciinterni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativiesclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti dellatipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisitiprevisti all'articolo 4.6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono statiriconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad uncertificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati condecreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianatodell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenticommissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti cameredi commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, esuccessive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazionedell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inmateria di istituzione del registro delle imprese di cuiall'articolo 2188 del codice civile.», e' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, SupplementoOrdinario.La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadroper l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale24 agosto 1985, n. 199.Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogniatto di autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruolirichieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,commerciale o artigianale il cui rilascio dipendaesclusivamente dall'accertamento dei requisiti epresupposti di legge o di atti amministrativi a contenutogenerale e non sia previsto alcun limite o contingentecomplessivo o specifici strumenti di programmazionesettoriale per il rilascio degli atti stessi, con la solaesclusione degli atti rilasciati dalle amministrazionipreposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, allaamministrazione delle finanze, ivi compresi gli atticoncernenti le reti di acquisizione del gettito, anchederivante dal gioco, alla tutela della salute e dellapubblica incolumita', del patrimonio culturale epaesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti impostidalla normativa comunitaria, e' sostituito da unadichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzodi autocertificazioni, delle certificazioni e delleattestazioni normativamente richieste. L'amministrazionecompetente puo' richiedere informazioni o certificazionirelative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora nonsiano attestati in documenti gia' in possessodell'amministrazione stessa o non siano direttamenteacquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essereiniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazionedella dichiarazione all'amministrazione competente.Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato neda' comunicazione all'amministrazione competente.3. L'amministrazione competente, in caso di accertatacarenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,nel termine di trenta giorni dal ricevimento dellacomunicazione di cui al comma 2, adotta motivatiprovvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' edi rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' siapossibile, l'interessato provveda a conformare allanormativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entroun termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso noninferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo ilpotere dell'amministrazione competente di assumeredeterminazioni in via di autotutela, ai sensi degliarticoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la leggeprevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto diprosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effettisono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a unmassimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazionepuo' adottare i propri provvedimenti indipendentementedall'acquisizione del parere. Della sospensione e' datacomunicazione all'interessato.4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti cheprevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da partedell'amministrazione competente di provvedimenti di divietodi prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoieffetti.5. Ogni controversia relativa all'applicazione deicommi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.Il decreto del Ministro dell'industria del commercio edell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione deimodelli dei certificati di riconoscimento dei requisititecnico-professionali delle imprese e del responsabiletecnico ai fini della sicurezza degli impianti.», e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante«Riordinamento delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura.», e' pubblicata nella GazzettaUfficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno deiseguenti:a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguitopresso una universita' statale o legalmente riconosciuta;b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondariadel secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delleattivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale olegalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, dialmeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresadel settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cuiall'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazionevigente in materia di formazione professionale, previo un periodo diinserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle direttedipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento perle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di dueanni;d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di unaimpresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce laprestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore atre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato equello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaioinstallatore con qualifica di specializzato nelle attivita' diinstallazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzionedegli impianti di cui all'articolo 1.2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e leprestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possonosvolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativanell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e deicollaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso deirequisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolaredell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svoltoattivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito diimprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a seianni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degliimpianti di cui all'articolo 1, comma 2,lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salval'osservanza delle normative piu' rigorose in materia diprogettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redattoda un professionista iscritto negli albi professionali secondo laspecifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, ilprogetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, inalternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionalisecondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenticasi:a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tuttele utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenzedomestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400mq;b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti acatodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenzacomplessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativiagli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, alterziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensionesuperiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando leutenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnatasuperiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specificadel CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i qualisussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche inedifici di volume superiore a 200 mc;e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativiagli impianti elettronici in genere quando coesistono con impiantielettrici con obbligo di progettazione;f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati dicanne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti diclimatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativialla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portatatermica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettiveramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero esimili, compreso lo stoccaggio;h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sonoinseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificatoprevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numeropari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numeropari o superiore a 10.3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regoladell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativae alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o dialtri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membridell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullospazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regoladell'arte.4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e idisegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenzae sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione odell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo allatipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti dautilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli diesplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta deimateriali e componenti da utilizzare nel rispetto della specificanormativa tecnica vigente.5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, ilprogetto presentato e' integrato con la necessaria documentazionetecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione diconformita'.6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso losportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essererealizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili dellacorretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati inconformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI odi altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membridell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullospazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regoladell'arte.2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le normegenerali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relativemodificazioni.3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativorealizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotatidi sezionamento e protezione contro le sovracorrenti postiall'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,di protezione contro i contatti indiretti o protezione coninterruttore differenziale avente corrente differenziale nominale nonsuperiore a 30 mA.all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazionedell'articolo 12 del decreto del Presidente dellaRepubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischirilevanti connessi a determinate attivita' industriali.»,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,S.O.), e' il seguente:«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nellaprogettazione, nella realizzazione e nella gestione delleattivita' industriali i fabbricanti sono tenuti aconformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia disicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tuteladella popolazione e dell'ambiente. In particolare ifabbricanti devono ottenere dal competente Comando deivigili del fuoco le autorizzazioni concernenti laprevenzione incendi previste dalle norme vigenti eduniformarsi alle disposizioni contenute nel:a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato conregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1955, n. 547;e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo1956, n. 303;f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successivemodifiche, integrazioni e decreti applicativi;g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio1982, n. 577;h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 vaesteso alle successive modificazioni ed integrazioninonche' ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifichepreviste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente ladichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispettodelle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sullabase del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante larelazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' ilprogetto di cui all'articolo 5.2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnicodell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almenodallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizionefunzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmenteintegrato con la necessaria documentazione tecnica attestante levarianti introdotte in corso d'opera.3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, ladichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo oveprevisto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggettodell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza efunzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui alcomma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamenteindicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistentidell'impianto.4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dairesponsabili degli uffici tecnici interni delle imprese noninstallatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello dicui all'allegato II del presente decreto.5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' esseremodificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze diaggiornamento di natura tecnica.6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dalpresente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non siastata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presentedecreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da unprofessionista iscritto all'albo professionale per le specifichecompetenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, peralmeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce ladichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito asopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadentinel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggettoche ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico diun'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settoreimpiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinariadegli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitateai sensi dell'articolo 3.2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie perconservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativavigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e lamanutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto edai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma laresponsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per leparti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loroinstallate o gestite.3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuovafornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici diqualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditorecopia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondol'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia delladichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. Lamedesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta diaumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, odi un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determinail raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cuiall'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, lapotenza di 6 kw.4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casidi richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termicadi gas.5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta ladichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, ilfornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previocongruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita'competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' dicui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degliimpianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1non comporta la redazione del progetto ne' il rilasciodell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cuiall'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivocomma 3.2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto edell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usidomestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gliimpianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo delrilascio della dichiarazione di conformita'.3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichiin servizio privato si applica il decreto del Presidente dellaRepubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.all'articolo 10:Per il decreto del Presidente della Repubblica30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, delladichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cuiall'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato ilcertificato di agibilita', fermi restando gli obblighi diacquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresainstallatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 deldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 delcomune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed ilprogetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato dicollaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.2. Per le opere di installazione, di trasformazione e diampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizisubordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio diattivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o iloggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' depositail progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unicoper l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,contestualmente al progetto edilizio.3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copiadella dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industriaartigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresaesecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri conle risultanze del registro delle imprese o dell'albo provincialedelle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a normadell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successivemodificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed allairrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.all'articolo 11:Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia)(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1,2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio decreto27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le amministrazioni comunali,nell'ambito della propria autonomia organizzativaprovvedono, anche mediante esercizio in forma associatadelle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamentodisarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'esistenti, a costituire un ufficio denominato sportellounico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra ilprivato, l'amministrazione e, ove occorra, le altreamministrazioni tenute a pronunciarsi in ordineall'intervento edilizio oggetto della richiesta di permessoo di denuncia di inizio attivita'. (7)2. Tale ufficio provvede in particolare:a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' edelle domande per il rilascio di permessi di costruire e diogni altro atto di assenso comunque denominato in materiadi attivita' edilizia, ivi compreso il certificato diagibilita', nonche' dei progetti approvati dallaSoprintendenza ai sensi e per gli effetti degliarticoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 490;b) a fornire informazioni sulle materie di cui alpunto a), anche mediante predisposizione di un archivioinformatico contenente i necessari elementi normativi, checonsenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anchein via telematica, alle informazioni sugli adempimentinecessari per lo svolgimento delle procedure previste dalpresente regolamento, all'elenco delle domande presentate,allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte lepossibili informazioni utili disponibili;d) all'adozione, nelle medesime materie, deiprovvedimenti in tema di accesso ai documentiamministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse aisensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;e) al rilascio dei permessi di costruire, deicertificati di agibilita', nonche' delle certificazioniattestanti le prescrizioni normative e le determinazioniprovvedimentali a carattere urbanistico,paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altrotipo comunque rilevanti ai fini degli interventi ditrasformazione edilizia del territorio;f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazionecomunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate apronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggettodell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agliadempimenti connessi all'applicazione della parte secondadel testo unico.3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o delcertificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'allegati dal richiedente:a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possaessere sostituito da una autocertificazione ai sensidell'articolo 20, comma 1;b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario,in ordine al rispetto della normativa antincendio.4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari aifini dell'acquisizione, anche mediante conferenza diservizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti diassenso, comunque denominati, necessari ai fini dellarealizzazione dell'intervento edilizio.Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:a) le autorizzazioni e certificazioni del competenteufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zonesismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;b) l'assenso dell'amministrazione militare per lecostruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere didifesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cuiall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizionedoganale in caso di costruzione, spostamento e modifica diedifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' dellalinea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per glieffetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre1990, n. 374;d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per lecostruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codicedella navigazione;e) gli atti di assenso, comunque denominati, previstiper gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensidegli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso didissenso manifestato dall'amministrazione preposta allatutela dei beni culturali, si procede ai sensidell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,n. 490;f) il parere vincolante della Commissione per lasalvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effettidell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, esuccessive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia statol'adeguamento al piano comprensoriale previstodall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio deicentri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole diPellestrina, Lido e Sant'Erasmo;g) il parere dell'autorita' competente in tema diassetti e vincoli idrogeologici;h) gli assensi in materia di servitu' viarie,ferroviarie, portuali ed aeroportuali;i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensidell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, intema di aree naturali protette.».Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981,n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.),e' il seguente:«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - Laviolazione, quando e' possibile, deve essere contestataimmediatamente tanto al trasgressore quanto alla personache sia obbligata in solido al pagamento della somma dovutaper la violazione stessa.Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutteo per alcune delle persone indicate nel comma precedente,gli estremi della violazione debbono essere notificati agliinteressati residenti nel territorio della Repubblica entroil termine di novanta giorni e a quelli residentiall'estero entro il termine di trecentosessanta giornidall'accertamento.Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessiall'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorronodalla data della ricezione.Per la forma della contestazione immediata o dellanotificazione si applicano le disposizioni previste dalleleggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essereeffettuata, con le modalita' previste dal codice diprocedura civile, anche da un funzionariodell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quandola notificazione non puo' essere eseguita in mani propriedel destinatario, si osservano le modalita' previstedall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per iresidenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o ildomicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria eresta salva la facolta' del pagamento in misura ridottasino alla scadenza del termine previsto nel secondocomma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.L'obbligazione di pagare la somma dovuta per laviolazione si estingue per la persona nei cui confronti e'stata omessa la notificazione nel termine prescritto.Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, deldecreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delloStato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione delcapo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sonoi seguenti:«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio,industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuitealle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metriciprovinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, ilcommercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative aibrevetti e alla tutela della proprieta' industriale.».«Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate ledisposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6,del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato,dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n.287, nella parte in cui individuano l'ufficio provincialedell'industria, del commercio e dell'artigianato comeorgano competente per l'irrogazione delle sanzionipecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili conla normativa vigente per effetto dell'abrogazione dellemenzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazionedell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresainstallatrice affigge un cartello da cui risultino i propri datiidentificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte deisoggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettistadell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presentedecreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimentodell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordinealla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia disicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, ladichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenzadi cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990,all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e'destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmentedall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare delcontributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un appositocapitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dellosviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni delcorrispondente capitolo per gli anni seguenti.all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sivedano le note alle premesse.Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioniprevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali edell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio1982, n. 179). Convertito in legge, con modificazioni, conlegge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto1982, n. 233), e' il seguente:Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma,della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato alfondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato adattivita' di ricerca nel campo della prevenzione degliinfortuni e delle malattie professionali, a partire dallacessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 delpresente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanzeobiettive e soggettive della violazione.2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presentedecreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 adeuro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanzeobiettive e soggettive della violazione.3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, acarico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura competente perterritorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delleimprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresainadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative allasicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comportaaltresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporaneadell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese odall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta deisoggetti accertatori e su giudizio delle commissioni chesovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazioneed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordiniprofessionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionistiiscritti nei rispettivi albi.6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articoloprovvedono le Camere di commercio, industria, artigianato edagricoltura.7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, ipatti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamentostipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo ildiritto al risarcimento di eventuali danni.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economicoBersani
Il Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del marePecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,registro n. 1, foglio n. 182all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, e' ilseguente:«Art. 1418. (Cause di nullita' del contratto). - Ilcontratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,salvo che la legge disponga diversamente.Producono nullita' del contratto la mancanza di uno deirequisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceita' dellacausa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicatodall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisitistabiliti dall'articolo 1346.Il contratto e' altresi' nullo negli altri casistabiliti dalla legge.».
Allegato I(di cui all'art. 7)
pag. 10
pag. 11
Allegato II(di cui all'art. 7)
pag. 12
pag. 13


 
 
 
 
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