Ordinanza per la vendita di latte pastorizzato tramite distributori automatici. - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato un'ordinanza con le nuove regole per garantire la sicurezza dei cittadini relativamente alla vendita di latte pastorizzato tramite distributori automatici.

L'ordinanza ha valore 24 mesi dalla sua pubblicazione sulla G.U. ed è stata emessa per tutelare i consumatori, in particolare anziani e bambini nei primi anni di vita, dalla sindrome emolitico uremica che potrebbe essere causata proprio al consumo di latte crudo.
E' però necessario ricordare che per vendere il latte crudo a mezzo di distrubutore, oltre alle disposizioni in essa contenute quali:

  • Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: “prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”. Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.

  • La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.

  • È vietata la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.

è necessario presentare all’ufficio comunale competente la prescritta D.I.A. con gli allegati tecnici della macchina distributrice e dei locali o la richiesta di occupazione di suolo pubblico qualora la distribuzione avvenisse all'esterno ma non nelle pertinenze dell'impresa/azienda agricola.

Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA 10 DICEMBRE 2008
“Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana”

Art. 1
1. Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: “prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”. Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
2. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.
3. Nel caso in cui l’erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l’indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
4. E’ vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.
5. Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

Art. 2
1. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

Art. 3
1. È vietata la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.

Art. 4
1. È fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all’Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.

Art. 5
1. La presente ordinanza ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

 
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