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Informa e Forma > Codice Strada
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole minori

Come ogni diritto sancito dalla Costituzione anche quello della libertà di circolazione può essere limitato per legge, cioè va fatta di necessità virtù, per salvaguardare le condizioni ambientali, la salute pubblica o la pubblica sicurezza e tali limitazioni sono previste dal nuovo Codice della strada (D.L.vo 285/1992) nell’art. 8 dal titolo “Limitazioni per le piccole isole”, mentre, anteriormente, la materia era regolata dalla legge 20.6.66 n. 599.
Nelle piccole isole le limitazioni sono più che necessarie, in virtù del fatto che  un eccessivo  numero di veicoli si riversano in un'area piuttosto ristretta (limiti dimensionali) e non capace di contenerli (viabilità ridotta), e tendono se non a risolvere, quanto meno a mitigare, il danno che potrebbe essere arrecato all’ambiente di alcune località, quali le piccole (vedremo le caratteristiche)  isole, che nel periodo estivo, ma per qualcuna anche in altri periodi, subirebbero un vero e proprio assalto ed è chiaro che l’assalto se avviene, da parte di molte persone (troppe in questo caso) con troppi veicoli, deve essere limitato, salvaguardando, anche, il settore del turismo, ma in certo qual modo, nell’interesse del turista stesso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sente le regioni, i comuni, gli Uffici Territoriali del Governo e le APT, interessati che sono tenuti ad inviare una certificazione relativa:

  • alla definizione dei comuni dell'isola come comuni di soggiorno o di cura;allo sviluppo della rete extraurbana alla data della richiesta;

  • agli elementi oggettivi in virtù dei quali sono qualificati particolarmente intensi sia le difficoltà che i pericoli del traffico con allegati accertamenti e relazioni degli organi di polizia riferiti ai veicoli affluiti e circolanti,

  • agli  incidenti verificatisi e ad altri, eventuali, problemi di ordine pubblico;



A completamento dell’istruttoria, che deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dall'operatività del divieto, il Ministro  vieta l'afflusso e la circolazione dei veicoli nei mesi di più intenso movimento turistico, fermo restando che non possono non esservi delle eccezioni, quali, in linea generale:

  • veicoli appartenenti alla popolazione stabile;

  • alcuni tipi di veicoli appartenenti a determinate categorie di utenti,

  • alcuni tipi di veicoli che trasportano determinati e necessari carichi.


Queste, comunque rappresentano le linee basi sulle quali si baseranno, poi, i singoli decreti, che, negli anni passati, hanno interessato le seguenti isole:
1- Capri e Anacapri (NA), 2) -  Eolie (Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano (ME), 3 – Favignana (TP), 4 - Giglio e Giannutri (GR), 5 - Ischia (NA),  6 – Lampedusa (AG),.  7 - Ponza (NA),   8 - Procida (NA),  9 -  Tremiti (FG),  10 -  Ustica (PA).

E’ evidente che i turisti che intendano effettuare le vacanze (più o meno lunghe) in queste località devono informarsi preventivamente sulle possibilità di afflusso e circolazione con i propri veicoli, tenendo conto anche con quali tipi di veicoli intendono affluire e circolare perché, a parte le diversità delle date dei divieti, anche per i veicoli i divieti stessi sono diversificati. Del resto, nonostante sia richiesta una tempistica, possiamo dire, adeguata, per la presentazione della certificazione da parte di regioni, comuni, uffici territoriali del Governo e APT, i decreti sono resi noti sempre nell’imminenza della data in cui i divieti sono esecutivi. Non resta, tutto sommato, che rifarsi al decreto dell’anno precedente, o informarsi presso i singoli comuni sulla eventualità di nuove restrizioni dagli stessi avanzate.

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I decreti terminano ricordando che:

  • I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 370. Per completezza si ricorda che non sono previste sanzioni accessorie così come non è prevista decurtazione di punti dalla patente di guida.

  • Il prefetto della provincia (quello di Campobasso oltre quello di Foggia per le isole Tremiti) è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti, per tutto il periodo indicato ed ha la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni, a persone e/o veicoli, non essendo prevista alcuna ristrettezza in materia. In relazione a quest’ultima facoltà, nel decreto per le Isole Lipari la facoltà viene, invece, concessa al Comune (e non al prefetto) mentre nel decreto per l’Isola del Giglio tali deroghe non sono ammesse.

  • Altra particolarità si ritrova nel decreto delle Isole Tremiti dove i prefetti interessati sono quelli di Foggia e Campobasso.

I decreti vengono, per lo più, pubblicati con notevole ritardo e, comunque, nell’imminenza delle date di inizio delle limitazioni

 
 
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