| Chiarimenti sulla sosta a pagamento (c.d. Strisce blu) |
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PARLIAMONE SUL FORUM: è possibile confrontarci "in diretta" sul forum così da approfondire realmente l'argomento. L'incontro sarà il giorno 21 dicembre 2011 - in questa occasione sarà possibile accedere senza registrazione L’odierno approfondimento riguarda uno dei maggiori problemi che affliggono i Comuni, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, e i loro cittadini, sempre più sottoposti a ferrei controlli relativamente alla sosta dei veicoli: in particolare, trattiamo della sosta all’interno delle c.d. strisce blu, analizzando la questione dal punto di vista della corretta applicazione delle diverse sanzioni prescritte dal codice della strada, tentando di fare chiarezza sull’argomento. Sempre più, infatti, nelle aule dei Giudici di Pace vengono trattati ricorsi avverso tali sanzioni, eccependo l’erronea applicazione della sanzione. Ed effettivamente, spesso il cittadino presenta ricorsi giuridicamente fondati. Partiamo, come d’obbligo, dalla normativa di riferimento, che, si anticipa, risulta alquanto scarna: L’articolo 7, codice della strada, concernente “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, per quanto qui interessa, stabilisce: “1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 5.Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli, parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 ad Euro 159,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76,00 a euro 306,00.
L’articolo 6, “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”, al comma 4, lettera d), prescrive: Infine, l’articolo 157, “Arresto, fermata e sosta dei veicoli ”, stabilisce, ai commi 6 e 8: “6. Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione. 8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00”. Sulla base di queste disposizioni del codice della strada, si sono susseguite pronunce interpretative, sia della prassi ministeriale, sia della Suprema Corte di Cassazione. Partendo dall’ultima pronuncia dei Giudici di legittimità, con la sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20308, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “ l’articolo 157, comma 6, codice della strada, sia applicabile, in base al secondo alinea, al caso in cui esiste un dispositivo di controllo della durata della sosta, essendo, in tale situazione, obbligatorio porlo in funzione: ne deriva che la disposizione del citato comma 6, prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto. Del tutto non pertinente è, invece, il richiamo alla disposizione di cui all'art. 7 C.d.S., comma 15, che disciplina e sanziona la ben diversa ipotesi della violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell'infrazione.. “ Tale tesi era già stata sostenuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4847/08, osservando che il giudice del merito era incorso in un'erronea interpretazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6, laddove aveva ritenuto che tale disposizione contemplasse la sola fattispecie in cui, nelle zone in cui la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaro e visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Di particolare chiarezza è il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 25783, del 22.3.2010, che in tema di parcheggi a pagamento spiega che:
Già con precedente parere n. 1790 dell’11 gennaio 2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era pronunciato stabilendo che:
E la dottrina? Cosa ne pensa? Per quanto riguarda l’ultimo argomento trattato, relativamente al parere ministeriale, la dottrina prevalente, in contrasto con la prassi ministeriale sostiene l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7, comma 14, codice della strada, per il caso di mancato pagamento per il periodo nel quale avvenga la sosta in area ove sia consentita la sosta a tempo indeterminato. Inoltre, la dottrina prevalente sostiene: · l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) e 15 per il caso di scontrino non esposto; · l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) e 15, per il caso di scontrino scaduto. Fin qui, la normativa, la giurisprudenza, la prassi ministeriale e la dottrina prevalente. PRONTUARIO OPERATIVO A questo punto, si presenta, sulla scorta di quanto sostenuto dai citati “protagonisti della scena”, e sulla scorta di quanto sostenuto, invece, da chi scrive, un prontuario operativo, ad uso di coloro che sono chiamati, per ruolo istituzionale, al controllo delle soste sulle c.d. strisce blu, e all’applicazione delle relative sanzioni, ed anche ad uso di coloro che, destinatari delle sanzioni applicate dai citati soggetti, vogliano verificare la corretta applicazione delle sanzioni, al fine, eventualmente, di presentare apposita opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione: 1. Scontrino non esposto: articolo 7, comma 1, lettera f) e comma 15: sanzione p.m.r. € 24 2. Mancato pagamento della somma per il tempo della sosta: articolo 7, comma 1, lettera f) e comma 15: sanzione p.m.r. € 24 (una parte minoritaria della dottrina, e la prassi ministeriale, ritengono applicabile al caso in oggetto la sanzione di cui all’articolo 157, comma 6, codice della strada; chi scrive ritiene, però, applicabile la sanzione di cui al citato articolo 7, comma 15, in quanto speciale relativamente alla sosta a pagamento, rispetto all’articolo 157. 3. Sosta oltre l’orario di scadenza dello scontrino esposto: articolo 7, comma 1, lettera f) e comma 15: sanzione p.m.r. € 24 4. Esposizione dello scontrino relativo al primo periodo regolare – superamento di tale periodo: articolo 7, comma 1, lettera f) e comma 15: sanzione p.m.r. € 24 (applicabile per ogni periodo successivo) 5. Corresponsione di somma inferiore a quella prescritta (ad esempio, per il caso in cui l’area in cui si effettua la sosta preveda il pagamento di una somma, e in realtà ne venga corrisposta una inferiore con scheda prepagata ovvero altra modalità): articolo 7, comma 1, lettera f) e comma 15: sanzione p.m.r. € 24 6. Sosta in area sottoposta a limitazione temporale, senza porre in funzione il c.d. “disco orario” ovvero il dispositivo di controllo della durata della sosta: articolo 157, commi 6 e 8: sanzione p.m.r. € 39 (applicabile per i casi di disco orario, e per i casi in cui la sosta sia soggetta ad attestato di pagamento che indichi l’orario di arrivo, e di inizio della sosta – applicabile anche per il caso di sosta a pagamento, se vige un tempo massimo di durata della medesima. Nel caso di durata illimitata/sosta oltre il tempo stabilito: applicazione dell’articolo 7, comma 15). Nota operativa: come si evince dal prontuario, non è mai applicabile, al caso di sosta a pagamento, la sanzione di cui all’articolo 7, comma 14. Si ribadisce come la disposizione del comma 15, dell’articolo 7, sia speciale rispetto alle altre sanzioni previste dal codice della strada, in materia di sosta, in quanto unica norma specifica per il caso di violazione relativo alla sosta a pagamento (c.d. strisce blu). |
