| Circolare 3 settembre 2010, n. 12 |
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Modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Premessa. Come noto, le azioni e gli interventi posti in essere da questo Governo hanno come denominatore comune anche quello di favorire, in ogni settore, relazioni piu' semplici, rapide e meno onerose tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonche' dalle innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione. Un impegno significativo e' stato ed e' tuttora profuso da questo Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. Com'e' stato illustrato nelle circolari n. 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il contesto normativo si e' da tempo evoluto in coerenza con l'obiettivo illustrato. Si tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di comunicazione, sia sotto l'aspetto delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto delle procedure amministrative con soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate nei provvedimenti, al fine di rendere il funzionamento di tutto il sistema dei processi amministrativi coerente, sotto ogni aspetto, con la finalita' di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi. Il percorso e' da tempo avviato e ritardarne l'evoluzione non puo' che arrecare svantaggi alla comunicazione tra le amministrazioni, a quella con i cittadini, all'esigenza di contenere i costi dell'apparato pubblico. Cio' posto, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilita' di estendere i principi sopra richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento di posta elettronica per l'invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e criteri interpretativi. Le principali fonti di diritto in materia di concorsi pubblici. E' opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella presente circolare tengono conto della disciplina normativa in tema di concorsi che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche in indirizzo. Le fonti in tema di procedure di reclutamento, oltre ai noti riferimenti costituzionali di cui all'art. 51 e 97 della Costituzione, sono rinvenibili nella legge o nei regolamenti attuativi adottati secondo i principi e le modalita' di seguito specificati. Innanzitutto si ricorda che il principio di riserva di legge relativa in materia concorsuale si deduce: dal comma 1 dell'art. 97, che la prevede in materia di organizzazione dei pubblici uffici (il reclutamento rientra, appunto, nella sfera dell'organizzazione); dal comma 3 dello stesso articolo che rimette alla legge le eventuali deroghe al principio del concorso pubblico quale modalita' di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Dalla predetta riserva scaturisce poi il corollario che la materia e' sottratta alla contrattazione collettiva, come risulta anche dall'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtu' del richiamo, tra le materie escluse dal contesto negoziale, di quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica. La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto afferma l'art. 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. In materia concorsuale e' essenziale il richiamo: all'art. 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere; all'art. 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Cio' qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, e' stato «legificato» in virtu' dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, tuttavia, era gia' contemplato nell'art. 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non si tralascia di aggiungere che lo stesso art. 35, comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso articolo. Nella rassegna delle fonti sulla materia assume percio' rilievo primario il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» adottato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Richiamate le fonti normative di cui sopra, si procedera' ad illustrare i principi fondamentali in esse previsti, sottolineando la loro portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche, cosi' come le disposizioni che li contengono. La possibilita' di informatizzazione della gestione delle procedure concorsuali e' desumibile dall'illustrazione dei principi fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del testo letterale delle disposizioni, in ossequio ai principi in tema di interpretazione sistematica delle fonti del diritto, fermo restando il rispetto della voluntas legis. Ciascuna amministrazione terra' conto degli indirizzi rappresentati al fine di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti. Gli indirizzi di cui alla presente circolare riguardano qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato (si rinvia al riguardo a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001). Vanno rispettati anche per quanto attiene al reclutamento della dirigenza. I presenti indirizzi interpretativi sono estensibili, ove compatibili, anche alle procedure comparative per la stipula di contratti di lavoro autonomo secondo le modalita' disciplinate dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001. I principi di economicita' e celerita' nello svolgimento del concorso pubblico. I principi fondamentali del concorso pubblico, di diretta derivazione di quelli contenuti nella Costituzione, sono elencati nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001. Per le finalita' di questa circolare rileva essenzialmente la lettera a) del predetto comma che dispone in merito a modalita' di svolgimento della selezione che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. La medesima formulazione di cui alla predetta lettera a) e' poi contenuta anche nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Le istanze a fondamento della norma richiamata sono le stesse che stanno alla base dei principi generali dell'attivita' amministrativa individuati nell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui «L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita' e di trasparenza». In quest'ottica le amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicita' tanto dal lato dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialita' e della trasparenza che sono canoni supremi in materia concorsuale. La semplificazione e l'economicita' sono criteri fondanti della procedura fin dal suo inizio, ricorrendo, in ogni fase, anche all'ausilio di sistemi automatizzati. In quest'ottica si sono sviluppati presso molte amministrazioni pubbliche anche forme di acquisizione on-line delle domande concorsuali, al fine di creare per ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni notizia utile relativa ai candidati, favorendo una gestione piu' rapida ed efficace della procedura e della comunicazione con i candidati medesimi. Il principio della celerita' nell'espletamento delle procedure, favorito da forme di automatizzazione anche nella gestione del concorso oltre che eventualmente della selezione in se', e' da collegare anche al fatto di dare un riscontro ragionevole ai candidati sulla durata delle procedure. In merito ai tempi delle procedure concorsuali l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 prevede che le stesse devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Ovviamente detta disposizione riguarda solo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali. Tuttavia deve essere utilizzata come principio a cui devono ispirarsi tutte le restanti amministrazioni affinche' stabiliscano nei propri regolamenti tempi puntuali per la conclusione delle procedure concorsuali. Gli interventi in tema di informatizzazione nella gestione del reclutamento, fermo restando l'obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, rimangono nella discrezionalita' di ogni singola amministrazione in relazione alle valutazioni che scaturiscono anche dalla disponibilita' di risorse finanziarie. Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione dovra' adottare, ad esempio per quanto concerne l'utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di concorso. Si ricorda che il d.P.C.M 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Questi aspetti saranno meglio chiariti nel paragrafo che segue. Avvio della procedura concorsuale e presentazione delle domande. Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni pubbliche che non si siano dotate di un regolamento concorsuale, nonche' per quelle che lo abbiano adottato in quanto dal citato decreto del Presidente della Repubblica hanno potuto ricavare i principi fondamentali cui ispirarsi a garanzia del rispetto dell'imparzialita' e del buon andamento quali pilastri fondanti delle procedure stesse. Il bando di concorso per pubblici impieghi, per la sua natura di «lex specialis», rappresenta poi la fonte specifica a cui fare riferimento per l'avvio di una procedura concorsuale e per la regolamentazione specifica e puntuale della stessa. Rimane fermo che il bando, per non risultare illegittimo e suscettibile di impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare. Cio' premesso, ai fini della gestione di una procedura concorsuale, con esclusione da questo contesto dell'aspetto legato alle prove d'esame e alla relativa valutazione, rileva il contenuto del bando circa le regole, le modalita' ed i tempi di presentazione della domanda. Il bando deve rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che al comma 1 cosi' dispone «Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.» I successivi commi stabiliscono che: |
