| Art.136 CdS Strategie operative per l'accertamento della guida senza patente commessa da stranieri |
| lunedì 08 novembre 2010 | |
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Strategie operative per l'accertamento della guida senza patente commessa da titolare di patente straniera Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, in vigore dal 13 agosto 2010, recante modifiche in materia di sicurezza stradale, il Legislatore ha apportato modificazioni a circa 80 articoli del codice della strada. Finalmente, ci si è resi conto dell’anomalia che era stata creata nel 2007, con la trasformazione nuovamente in illecito penale, della guida senza patente (articolo 116, comma 13, codice della strada), in relazione alla circolazione di conducenti in possesso di patente straniera (articolo 136, codice della strada). Facciamo un breve excursus storico di tali disposizioni, analizzando, infine, la nuova disciplina normativa, applicabile, come detto, dal 13 agosto scorso, e che risolve vari problemi operativi agli organi di polizia stradale. Con decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, l’articolo 116, comma 13, codice della strada è stato modificato, nel senso della trasformazione della sanzione per guida senza patente da amministrativa a, nuovamente, penale (come era già prevista precedentemente al decreto legislativo 507/99). Il nuovo articolo 116, comma 13, codice della strada, come modificato nel 2007, attualmente in vigore, stabilisce:Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.
In particolare analizziamo l’articolo 136, riferita alle sole patenti convertibili, in quanto modificata dalla legge 120/2010. L’articolo 136 prevede una doppia casistica sanzionatoria:
La disposizione in vigore fino al 12 agosto scorso prevedeva:
Il problema interpretativo e applicativo derivava proprio dal rinvio fatto dal citato comma 6 alle sanzioni AMMINISTRATIVE previste per la guida senza patente (articolo 116, codice della strada). Come detto, infatti, con il decreto legge 117/07, l’articolo 116, comma 13, codice della strada, è stato modificato, nel senso della sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria per la guida senza patente con sanzione penale pecuniaria: ciò significava che non esisteva più una sanzione amministrativa pecuniaria per la guida senza patente. Come comportarsi, quindi, nel caso di accertamento della violazione prevista dall’articolo 136, comma 6, codice della strada? Senza entrare troppo nel merito di un argomento che, ormai, non ha più attualità operativa, ricordiamo, semplicemente, come in dottrina, e tra le Procure della Repubblica, si erano sviluppate due teorie:
La riforma approvata dalla legge 120/2010 ha finalmente risolto il suddetto problema interpretativo/applicativo. Il comma 6 dell’articolo 136, codice della strada, è stato suddiviso in due nuovi commi, il 6 e il neo 6bis. I nuovi commi prevedono:A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. Dalla lettura del comma 6, si evince come per il caso di soggetto residente da più di un anno in Italia, titolare di patente di guida straniera convertibile scaduta di validità, siano ora applicabili le SANZIONI, indicate in maniera generica (e non più le SANZIONI AMMINISTRATIVE, comprese quelle accessorie) previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116: quindi, la sanzione penale (comma 13) e la sanzione amministrativa accessoria (comma 18). Il comma 6-bis, di nuova introduzione prevede, per la prima volta, semplicemente, l’applicazione delle medesime sanzioni penali e amministrative, di cui all’articolo 116, commi 13 e 18, nel caso in cui il conducente, residente in Italia da più di un anno, sia in possesso di documento di guida straniero convertibile, in corso di validità, e di CAP o CQC, nei casi in cui tali documenti siano obbligatori, anche per i conducenti stranieri extracomunitari, che sia invece scaduto di validità. Per quanto riguarda, in particolare la sanzione amministrativa accessoria (che il comma 18, dell’articolo 116, individua nel fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi) il Legislatore del 2010, è intervenuto prevedendo la specifica disciplina relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del fermo e della confisca del veicolo, a seguito di sanzioni penali, previste dal codice della strada, fino ad ora completamente assente nel panorama normativo nazionale. E’ stato, infatti, introdotto ex novo l’articolo 224-ter, codice della strada. Per quanto concerne la sanzione del fermo amministrativo del veicolo, che qui interessa, i commi 3 e 4, del citato articolo 224-ter, prescrivono:3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. Quindi, nel caso di accertamento della violazione di cui all’articolo 136, comma 6, codice della strada, l’operatore di polizia stradale deve:
Al termine dei trenta giorni, il veicolo dovrà essere restituito al legittimo proprietario, mediante redazione di verbale di fine fermo. Solo con il passaggio in giudicato della sentenza, e a seguito di apposita comunicazione da parte della cancelleria all’organo di polizia stradale procedente, sarà possibile sottoporre nuovamente a fermo amministrativo il veicolo affinché sconti la sanzione accessoria definitiva, sottratto, ovviamente, il periodo di fermo già scontato. E’ doveroso precisare che, scaduti gli iniziali trenta giorni, e restituito il veicolo al legittimo proprietario, tale mezzo torna nella piena disponibilità del proprietario medesimo, il quale potrà disporne liberamente, senza alcun vincolo o obbligo. Se il veicolo viene, legittimamente, trasferito a terza persona, demolito o, comunque, esce dalla disponibilità del trasgressore, ovviamente non sarà più possibile applicare la sanzione amministrativa del fermo, così come disposto in sentenza: la sanzione, ovviamente, non potrà essere applicata su veicolo diverso, anche se nella disponibilità del trasgressore, da quello con il quale è stata commessa la violazione. Ovviamente nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario, o comunque, visto che il proscioglimento verrà dichiarato, con ragionevole certezza, dopo lo scadere dei trenta giorni di applicazione del fermo provvisorio, non sarà più applicabile la sanzione accessoria definitiva. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria: il veicolo, se sottoposto a fermo, dovrà essere immediatamente restituito agli aventi diritto. Infine, avverso la sanzione del fermo amministrativo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205, al giudice di pace del luogo della commessa violazione, secondo le consuete regole che disciplinano tale procedura. dott. Marco Massavelli |
