| Modalita' operative per l'erogazione contributi a favore formazione professionale |
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Decreto 6 novembre 2009 Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49); Decreta:
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle seguenti attivita': 3. L'intensita' massima del contributo ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Art. 2 1. Possono proporre domanda per accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte nell'apposita sezione del predetto Albo, relativamente ai progetti di formazione, specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto [(all. 1 parte 1); (all. 1 parte 2); (all. 1 parte 3); (all. 1 parte 4)] e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. 3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto od i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. 4. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
Art. 3 1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti, approva i progetti di formazione presentati e ne da' comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa. 3. L'erogazione del contributo avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco, secondo le modalita' fissate nel modello di domanda allegato al presente decreto. Tale documentazione dovra' essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010. 4. La Commissione di cui al comma 2, avvalendosi della Societa' RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate, provvede a determinare l'entita' del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 7 milioni di euro. A tal fine, ove l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 4, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2 ) .
ALLEGATI Allegato 1 parte 1 |
