| Contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale |
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Decreto 6 novembre 2009 Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84. (GU n. 273 del 23/11/2009)
Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale; Decreta:
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, ovvero per operazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti: 2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti costituiti a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile. Le imprese richiedenti devono comprovare il processo di aggregazione, di cui al comma precedente, mediante idonea certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura. Ciascuna domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le spese per le quali e' richiesto il contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco e riferite alle prestazioni di consulenza, ivi comprese l'assistenza legale e quella notarile, connesse al processo di aggregazione, ed all'avviamento delle nuove strutture aziendali, nonche' all'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale riferiti all'operazione. 3. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 4. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
Art. 2 1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa. 3. L'erogazione del contributo avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro. A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) .
Art. 3 1. Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto, sono obbligate alla loro restituzione, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi. Allegato 1 - parte 1
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