| Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie |
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MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare Prot. n. 6466
Roma, 29 ottobre 2009
OGGETTO: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09. Quesiti.
In relazione alle richieste di chiarimento formulate a questa Direzione Centrale da alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione relativamente alla possibilità per il datore di lavoro, che abbia presentato la dichiarazione di emersione prevista dalla normativa in oggetto, di rinunciare successivamente all'istanza smessa, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, si ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'I.N.P.S.. Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico. Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall'arti ter comma 8-9 della legge 102/09. In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste dall'arti ter, commi 7-8-9, della legge 102/09. Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile. Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate. Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
IL DIRETTORE CENTRALE |
