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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo
Circolare 1 marzo 2005, n. 9
(indirizzi omessi)
Oggetto: Nuova disciplina del rilascio della patente di
servizio. Decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246.
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 231
del 1° ottobre c.a. è stato pubblicato il decreto 11 agosto 2004
adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con questo Ministero.
Il provvedimento si propone di adeguare la disciplina del
rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale alle modifiche
introdotte, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dalla legge 1° agosto 2003 n. 284 di conversione del decreto
legge 27 giugno 2003, n. 151.
Invero, l’articolo 139 del codice della strada ha subito, ad
opera della novella legislativa del 2003, un intervento
normativo che se da un lato è ispirato ad esigenze di
semplificazione e snellimento amministrativo, dall’altro si
muove nella prospettiva di circoscrivere la potestà prefettizia
nella materia, prevedendone il conferimento della responsabilità
non in virtù di una norma di rango primario, come era in
passato, ma con una disposizione di natura regolamentare.
Il provvedimento attribuisce, quindi, al Prefetto il rilascio
dell’abilitazione agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di
polizia municipale ovvero di polizia provinciale.
Tale circostanza può offrire lo spunto per una considerazione
positiva che tenga conto della competenza prefettizia non in una
prospettiva di meri adempimenti burocratici bensì come
proiezione sul territorio di responsabilità attribuite
all’autorità di governo in materia di ordine e sicurezza
pubblica.
È questa l’innovazione più significativa contenuta nel
regolamento che introduce, peraltro, altre novità sulle quali si
ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di
massima, utili a meglio orientare l’attività
amministrativa degli uffici chiamati ad espletare i
connessi adempimenti burocratici.
Requisiti
Per ottenere la patente di servizio di cui all’articolo
139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è necessario
che l’interessato contemporaneamente:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale
(art. 2, comma 2);
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste
dall’articolo 116, comma 3, del codice della strada (art. 2,
comma 1);
c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall’art. 5
della legge 7 marzo 1986, n. 65 (art. 3, comma 4);
d) abbia positivamente terminato un apposito corso di
qualificazione con esame finale (art. 2, comma 3), ovvero
svolga, all’entrata in vigore del regolamento, funzioni di
polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in
modo continuativo, all’espletamento dei compiti di polizia
stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti
all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione
di appartenenza (art. 10, comma 2).
Modalità d’esame e funzionamento
della commissione esaminatrice
L’esame per il conseguimento della patente di servizio,
consistente in una prova teorica e una pratica, può essere
ordinato, per esigenze di snellimento, in sessioni secondo un
calendario concordato dalla prefettura con le amministrazioni
interessate, preferibilmente con cadenza bimestrale.
In ogni sessione possono sostenere l’esame appartenenti a più
corpi o servizi di polizia locale.
L’esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione
provinciale nominata dal prefetto (art. 3, comma 3).
La composizione dell’organo esaminatore è flessibile: accanto ai
quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera
prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al
compartimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un
dipendente dell’ufficio periferico del Dipartimento per i
trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e un dipendente di un ufficio di
polizia provinciale designato dal presidente della Provincia),
per ciascuna sessione d’esame sarà nominato il componente
appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato
dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.
Gli oneri relativi al funzionamento della commissione, compresi
eventuali emolumenti spettanti ai singoli componenti nonché al
segretario, secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti,
sono a carico delle amministrazioni che richiedono il rilascio
delle patenti di servizio.
Istruttoria
I comuni e le province interessati provvedono
all’istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo
(art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti,
secondo le seguenti modalità.
Per ciascun dipendente interessato al rilascio,
l’amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare,
debitamente compilato, il modello (all.1), unitamente alla copia
autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell’art.
116 cds, nonché ai verbali delle prove di idoneità, se
richiesti.
L’ente deve inoltre provvedere alla compilazione, a macchina o
con sistemi meccanizzati, della patente di servizio, lasciando
vuoti solo i campi relativi al numero e alla data di rilascio,
nonché alla validità del documento, che saranno completati a
cura della prefettura.
Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione
riepilogativa (all.2, 3), deve essere trasmesso alla prefettura.
Il prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i
documenti conservati, per prenderne visione e per ogni altra
esigenza di natura burocraticoamministrativa.
Stampa e rilascio del documento
Per alcune questioni insorte sulle modalità di stampa
del documento e, in ogni caso, al fine di uniformare la patente
di servizio agli altri documenti di riconoscimento rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, hanno
ritenuto di dover sostituire il modello di cui all’allegato “A”
del regolamento, con il modello che si allega in copia (all. 4).
Sono pertanto state avviate le procedure per la relativa
modifica normativa. La stampa della patente di servizio è curata
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata
dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le
quali svolgono servizio gli aventi diritto.
Il rilascio delle patenti di servizio avverrà secondo le
seguenti modalità.
Previa ricognizione presso gli enti interessati, le Prefetture
provvederanno a comunicare al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, piazza Verdi n.
10, 00198 Roma, i dati relativi al numero dei documenti da
rilasciare distinti per amministrazione richiedente,
trasmettendo anche copia delle richieste.
Una volta stampate, le patenti verranno recapitate presso gli
uffici delle Prefetture. Queste provvederanno ad informare
immediatamente dell’avvenuto deposito le amministrazioni
interessate, comunicando altresì le spese di stampa e trasporto,
il cui importo dovrà essere corrisposto all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato all’atto del ricevimento della relativa
fattura.
Ritirato il quantitativo richiesto, i documenti verranno
dagli enti compilati, a macchina o con mezzi meccanografici, in
ogni parte, tranne che per gli spazi relativi al rilascio, alla
validità e agli estremi del verbale d’esame. Nel caso di
rilascio senza esame nello spazio relativo ai dati d’esame dovrà
essere indicato: “rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
del d.m. 11 agosto 2004, n. 246.
Per l’attribuzione del numero di rilascio, le Prefetture hanno a
disposizione n. 8 campi: i primi 6 indicano il numero
progressivo di rilascio, i successivi 2 corrispondono alla sigla
della provincia.
Ovviamente la disponibilità in tempo reale dei dati sulle
patenti di servizio rilasciate e sugli eventuali aggiornamenti e
annotazioni, richiede l’istituzione, presso ogni Prefettura, di
un registro.
Le informazioni occorrenti sono le seguenti:
• numero progressivo di rilascio
• tipo di patente di servizio
• data del rilascio
• dati anagrafici del titolare
• estremi patente rilasciata ai sensi dell’art. 116 cds (
categoria, data rilascio, scadenza validità)
• ente presso cui presta servizio
• variazioni(rinnovo, aggiornamento…)
• sospensioni e revoca
A tal proposito, per consentire una più agevole registrazione
dei dati e per il conseguente inoltro degli stessi all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, è in corso di
predisposizione un programma informatico le cui modalità
operative verranno successivamente comunicate.
Al rinnovo e all’aggiornamento della patente di servizio
provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari,
informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul
registro.
Sospensione e revoca
La patente di servizio, prevista all’articolo 1,
comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall’autorità
che l’ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca
della patente di guida di cui all’articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento è adottato
d’ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza
(art. 7, comma 1). In questo caso la comunicazione deve essere
tempestiva. Sono comunque in corso di definizione modalità
operative che consentano ai Prefetti di avere immediata
conoscenza dei provvedimenti sanzionatori cui è subordinata la
sospensione o la revoca della patente di servizio.
La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata,
sempre dall’autorità che l’ha rilasciata, nei casi di incidenti
con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o
negligenza,(art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al codice
della strada che comportino l’applicazione di analoghe sanzioni
accessorie (art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di
servizio. In tali ipotesi non è prevista l’adozione di
corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della
patente rilasciata ai sensi dell’articolo 116 cds, né
l’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 126-bis
cds.
Le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano per
il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi
rilasciati ai sensi dell’articolo 138 del codice della strada,
in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna
amministrazione.
In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca
della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente
a cura dell’Autorità che l’ha rilasciata in presenza di
incidenti ovvero di altre violazioni al codice della strada che
comportino l’applicazione di tali tipologie di
provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di
servizio.
In tutti questi casi, ovviamente, le SS. LL. avranno cura di
sensibilizzare le rispettive amministrazioni sull’esigenza di
richiamare i titolari di patenti di servizio al più scrupoloso
rispetto delle norme in materia di circolazione stradale,
nell’interesse generale dell’attività istituzionale dagli stessi
espletata e a tutela dell’incolumità pubblica.
Si confida, quindi, nel consueto spirito di collaborazione delle
SS.LL. affinchè venga data massima diffusione sul territorio
delle indicazioni fornite con la presente nota.
IL DIRETTORE CENTRALE
Penta
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