| La polizia Municipale può ispezionare il veicolo? |
|
La polizia Municipale può ispezionare il veicolo?
Per rispondere in modo completo ed esaustivo alla domanda posta, occorre in primis valutare con esattezza il quadro normativo. Il personale appartenente alla Polizia Municipale, pur non essendo annoverato tra le c.d. Forze di Polizia ex art.16 Legge. 121/81 riveste, ai sensi della Legge 65/86 le qualifiche di Polizia Stradale, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria secondo i limiti e le modalità ben note e che non sono oggetto della presente trattazione. In linea generale pertanto si vede come il personale in questione assolve contemporaneamente a tutte le funzioni di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria, indissolubilmente legate tra loro. In particolare parleremo di attività di Polizia Giudiziaria quell’attività diretta a reprime violazioni di natura penale già commesse mentre parleremo di attività di Pubblica Sicurezza quelle attività preventive di Polizia Amministrativa dirette a prevenire il compimento di illeciti. Risulta altresì intuitivo che il complesso delle attività svolte nell’ambito delle proprie funzioni da parte del personale della Polizia Municipale (e delle forze di polizia in generale) non possa essere “a compartimenti stagni” tra le qualifiche finora illustrate: il personale infatti ben potrà intraprendere un attività di polizia amministrativa quale, ad esempio, la rilevazione o la contestazione delle infrazioni in materia di violazioni al Codice della Strada, attività che potrà sfociare in un procedimento penale e pertanto estrinsecarsi in una attività di Polizia Giudiziaria che, per forza di cose, deriva da un accertamento di Polizia Amministrativa. Venendo poi al quesito, va detto che in ambito amministrativo già dalla lettura l'art 13 della l. 689/81 si puo' notare come la Polizia Municipale., quale organo competente in materia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, puo' procedere tra l’altro all “ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.” L'art. 192 del Codice della Strada poi sancisce, al comma 3 che “I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo….” L’agente di P.M. ben potrà pertanto ad esempio ispezionare il bagagliaio di un veicolo, ma al solo scopo di verificare la sistemazione del carico, senza poter procedere ad ispezionare l’interno delle singole valige o dei singoli colli trasportati. Qualora da una ispezione effettuata su un veicolo dovessero emergere violazioni di carattere penale, risulta giocoforza che dovranno essere redatti i verbali previsti dal c.p.p. Sovr.te ODELLO Ivano |
