| Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati |
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Decreto 22 maggio 2012 - G.U. n. 139 del 16/06/2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012, di seguito elencati: 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna. Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 ( trasporto combinato), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia: 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera. Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdi' alle ore 24.00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga. Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 11
1. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. Art. 12
1. Il presente decreto, con le disposizioni ivi contenute, annulla e sostituisce il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2011 a decorrere dal 1° luglio 2012. 2. Nel corso del periodo dell'anno in cui si esplicano gli effetti del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni, finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012 |
