| Divieto di Intestazione Fittizia Veicoli: Circolare ACI |
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Circolare Prot. DSD/0006470/12 del 4 giugno 2012 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Circolare Prot. DSD/0006470/12 Roma, 4 giugno 2012 (Indirizzi omessi) OGGETTO: Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dall'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico. Art. 94-bis, comma 3, CdS. Com'è noto, l'art. 94-bis, comma 3, del Codice della Strada introdotto dalla legge n. 120/2010, prevede che i veicoli per i quali sia stata accertata in via definitiva un'intestazione fittizia ai sensi del comma 1, siano cancellati d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico su richiesta degli Organi di Polizia Stradale. Il Ministero dell'Interno, a seguito di interlocuzione con il Ministero dei Trasporti, ha precisato che ai fini della concreta applicazione della citata disposizione non è necessaria l'emanazione dei previsti Decreti attuativi. Conseguentemente il Dipartimento dei Trasporti, con la circolare n. 13245 del 14 maggio scorso (resa nota con Avvertenza UNC del 18/05/12), ha fornito indicazioni in ordine alla individuazione dell'Ufficio competente (PRA o Motorizzazione) a ricevere le richieste delle formalità in parola da parte degli Organi di Polizia. La cancellazione d'ufficio in oggetto, similmente alle procedure già in uso per le radiazioni per demolizione ed esportazione all'estero, sarà gestita con procedura telematica cooperante in modo da garantire il contestuale aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Archivio Nazionale Veicoli nell'intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di ordine pubblico, sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli. Trattandosi di una formalità effettuata d'ufficio essa sarà, ovviamente, esente da ogni importo (PRA e DT) e imposta; inoltre, non è prevista l'emissione e il rilascio di alcuna documentazione. La citata procedura, riservata solo agli Uffici Provinciali ACI e Motorizzazione, sarà operativa a decorrere dal giorno 7 giugno p.v. Il competente Ufficio Servizi PRA provvederà, nei prossimi giorni a fornire le necessarie istruzioni operative connesse all'utilizzo del nuovo codice formalità. Poiché la cancellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento dell'intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli Uffici verifichino preventivamente che la richiesta degli Organi di Polizia presenti tale requisito, perché, ad esempio, corredata da adeguate prove documentali o arricchite nel testo medesimo di idonee informazioni o specifiche formule/clausole di definitività. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: In considerazione della delicatezza della materia, si invitano i Direttori degli Uffici Provinciali ad attivare da subito incontri con le Autorità locali interessate per una proficua condivisione delle soluzioni operative connesse alle formalità in parola, concernenti, ad esempio, l'adozione dell'allegato modello (All. 1) per garantire l'univocità delle modalità di richiesta. Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori saluti. IL DIRETTORE CENTRALE |
