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identificazione arresto

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In tema di arresto compiuto per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, non puo' computarsi nel termine prescritto per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identita' dello straniero mediante i rilievi fotodattiloscopici espletati ai sensi dell'alt. 6, comma 5, del citato decreto legislativo. La Corte ha così annullato la decisione del tribunale di non convalidare l'arresto per asserita tardività della presentazione ex articolo 558 del Cpp, in quanto il termine di 48 ore dove decorrere dalla data del verbale di arresto e non da quella dell'effettivo accompagnamento negli uffici di polizia per l'identificazione.


Corte di Cassazione Sezione 1 Penale
Sentenza del 20 novembre 2008, n. 43344


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Torino;

nei confronti di:

1) AJ. TA. BO. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 17/11/2007 TRIBUNALE di TORINO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura A. che ha richiesto annullamento senza rinvio.

OSSERVA

1. Con ordinanza in data 17.11.2007 il Tribunale monocratico di Torino non convalidava l'arresto di Aj. To. Bo. , di nazionalita' nigeriana - eseguito per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, - per tardivita' della presentazione, ex articolo 558 c.p.p., essendo la stessa avvenuta alle ore 10,44 di detto giorno. Rilevava invero il Tribunale come il termine di 48 ore dovesse farsi decorrere non gia' dalla data del verbale di arresto (ore 13,00 del (OMESSO)), ma da quella dell'effettivo accompagnamento negli uffici di Polizia (ore 13,20 del giorno (OMESSO)).

2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino che motivava il gravame formulando la seguente deduzione per violazione di legge: l'accompagnamento negli uffici di Polizia era legittimamente avvenuto per la sicura identificazione della persona (accertamenti comparativi dattiloscopici e fotografici) e solo in esito a tale identificazione era stato possibile verificare la violazione contestata e quindi procedere all'arresto; pertanto in tal caso - come aveva riconosciuto la giurisprudenza di legittimita' - correttamente il termine di presentazione ex articolo 558 c.p.p. andava fatto decorrere dalla data del verbale di arresto e non dal momento di effettivo accompagnamento in Questura.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi, in accoglimento del proposto ricorso, annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza dichiarando legittimo l'eseguito arresto.

4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Ed invero questa Corte di legittimita' si e' gia' piu' volte pronunciata sul punto oggetto della doglianza, statuendo che: "In tema di arresto compiuto per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, non puo' computarsi nel termine prescritto per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identita' dello straniero mediante i rilievi fotodattiloscopici espletati ai sensi dell'alt. 6, comma 5, del citato decreto legislativo" (cosi', in termini, Cass. Pen. Sez. 1, n. 9814 in data 14.02.2008, Rv. 239181, P.M./Chen; cosi' anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 43681 in data 13.11.2007, Rv. 238422, P.M./Ture'). Poiche' tale principio, del tutto ragionevole e conforme al sistema disegnato in materia dal legislatore, deve essere qui confermato e ribadito, consegue l'erroneita' in diritto dell'impugnata ordinanza che diversamente ha statuito, ordinanza che deve quindi essere annullata per violazione di legge. L'annullamento va disposto senza rinvio, atteso che ai fini processuali e' sufficiente l'affermazione di legittimita' del compiuto arresto che discende dalla presente decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto e' stato legittimamente eseguito.

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