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@ T.A.R.Lazio Sezione Terza Ter N. 06482/2013 - Catene in tessuto AutoSock

Pubblicato da admin in Dispositivi · 28/6/2013 22:30:30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8446 del 2012, proposto da:
Autosock Operations A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Pinotti e Marco Orlando, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Mcdermott, Will & Emery, in Roma, Via A. Ristori n. 38;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la motorizzazione, dell’11 luglio 2012, prot. n. 19882 RU, concernente l’applicazione della normativa italiana sui dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ai sistemi antislittamento Autosock.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 12.10/16.10.2012, ritualmente depositato, la società Autosock Operations, impresa norvegese produttrice di un dispositivo antislittamento in materiale tessile per autoveicoli da utilizzare in caso di presenza sulla strada di neve e ghiaccio, illustrate le iniziative intraprese in Italia per ottenerne l’inserimento nella categoria dei dispositivi antislittamento “alternativi” a quelli tradizionali (catene metalliche e pneumatici invernali) al fine di consentirne l’utilizzabilità in presenza del segnale “catene per neve obbligatorie”, iniziative culminate (anche a seguito di un’istruttoria aperta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito di un esposto della ricorrente) nell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.5.2011, n. 54909 (di seguito, anche DM), ha chiesto l’annullamento della nota dell’11.7.2012 con cui l’anzidetto Ministero -nel dare riscontro a una richiesta volta all’adozione di una comunicazione ufficiale circa la conformità alle prescrizioni del codice della strada dei dispositivi in tessuto prodotti dalla ricorrente, dotati della certificazione Ö Norm V5121- ha escluso l’equivalenza tra detti dispositivi e quelli conformi agli standard UNI 11313 ovvero Ö Norm V5117 (norma tecnica austriaca dettata dall’Österreichisches Normungsinstitut).

A sostegno del gravame ha dedotto i vizi di: i) difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2 DM; ii) difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione dell’art. 2, co. 1, DM, relativo al principio del mutuo riconoscimento per i dispostivi legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo (SEE), violazione del reg. (CE) n. 764/2008; iii) motivazione insufficiente, erronea interpretazione e applicazione dell’art. 2, co. 4, DM, violazione del reg. (CE) n. 764/2008; iv) “ostacolo alla libera circolazione delle merci in violazione dell’art. 34 TFUE come conseguenza dell’erronea applicazione delle citate disposizioni”; v) “seria e ingiustificata discriminazione dei produttori di dispositivi antislittamento alternativi per veicoli a motore (quali i dispositivi antisdrucciolevoli in materiale tessile prodotti da Autosock) in confronto ai produttori dei tradizionali dispositivi antislittamento (catene metalliche e pneumatici invernali) in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE e articolo 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea”.

Costituitasi in resistenza l’amministrazione, disposta ed espletata istruttoria documentale, con ordinanza n. 4432 del 7.12.2012 è stata accolta la domanda cautelare (“ai fini del riesame”).

Successivamente, all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione, richiamate le disposizioni sull’equivalenza tra catene e altri dispositivi supplementari di aderenza (art. 112, co. 8, d.P.R. n. 495/1992 per i pneumatici invernali; DM per i rimanenti dispositivi), ha affermato: a) di dover valutare ai sensi del DM (attraverso una verifica “sistematica” e non “eventuale”) “l’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione dei dispositivi: ricorrendo allo stato tale condizione per quelli approvati in conformità alla norma austriaca Ö Norm V5117”; b) di ravvisare “difformità” tra le norme tecniche V5117 e V5121, essendo ciò comprovato sia, a es., dalle differenze sul superamento di una prova di resistenza alla trazione con un determinato carico sia, in ogni caso, dalla formale attestazione della competente amministrazione austriaca (BMVIT - Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) secondo cui “i dispositivi supplementari di aderenza certificati Ö Norm V5121 ‘non possono dal punto di vista legale sostituire le tradizionali catene da neve di cui alla Ö Norm V5117 e quindi non abilitano il conducente a circolare su strade sulle quali l’utilizzo di un normale pneumatico non sarebbe sufficiente’”.

Muovendo da tali rilievi il Ministero ha concluso “che i dispositivi conformi a Ö Norm V5121 ancorché liberamente commercializzati nell’ambito UE non si possono considerare equivalenti a quelli conformi alla V5117, ovvero alla UNI 11313, che sono riconosciuti in alternativa agli pneumatici da neve come idonei all’uso in presenza del segnale ‘catene per neve obbligatorie’”.

Orbene, come già rilevato nella pronuncia cautelare, l’art. 2 DM per quanto di interesse:

i) consente l’immissione in commercio e l’utilizzo dei dispositivi supplementari di aderenza “se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1” (co. 1; ai sensi di detto art. 1, commi 1-3: tali dispositivi supplementari “devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati”; si presumono costruiti a regola d’arte quelli “conformi alla norma UNI 11313”; la valutazione di conformità a tale norma tecnica “è effettuata da un organismo di certificazione accreditato […] ed è attestata dall’apposizione del marchio di conformità UNI da parte del fabbricante”);

ii) introduce una presunzione di possesso dei requisiti in argomento per i “dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117” (co. 3);

iii) sancisce come l’equivalenza di cui al precedente comma 1 vada “valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008” (co. 4).

Queste indicazioni normative hanno condotto all’accoglimento della domanda di tutela urgente “sotto il profilo del lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini del riesame della situazione dedotta in giudizio”, stante l’inidoneità della motivazione enunciata nella nota impugnata a dare conto dell’effettuazione del giudizio di equivalenza; ciò in ragione del generico riferimento a non meglio individuate “difformità” tra le prescrizioni tecniche in rilievo (non sembrando l’esemplificazione addotta parimenti in grado di far percepire l’esito comunicato all’interessata) e della produzione, da parte della società ricorrente, di convergenti elementi tecnici di segno contrario, non presi in considerazione dall’amministrazione (tra cui , a es., la relazione del test condotto dalla società TÜV; all. 18 ric.).

Sennonché, successivamente alla conclusione della fase cautelare le parti (e in particolare l’intimato Ministero) non risultano avere posto in essere iniziative per l’attuazione del dictum interinale (né esse hanno prodotto memorie per la discussione del merito).

Non si ravvisano pertanto motivi per discostarsi dall’orientamento espresso nella ridetta ordinanza n. 4432/12, potendo essere anche oggi ribadita la fondatezza delle critiche (specificamente dedotte nel primo motivo, ma riprese anche nel prosieguo dell’atto introduttivo) prospettanti la difettosa motivazione (e l’assenza di sottesa istruttoria) dell’atto impugnato.

E infatti l’amministrazione non ha enunciato, come avrebbe dovuto, le ragioni dell’eventuale “non equivalenza” tra i dispositivi conformi alla norma V5117 e quelli prodotti dalla ricorrente, muniti, secondo le incontestate allegazioni di quest’ultima, di marchio di qualità TÜV (comprovante l’osservanza di una serie di condizioni tecniche) e di certificazione di conformità alla norma austriaca V5121 (riguardante in generale i “sistemi di controllo e di stabilità della trazione”, il cui standard non differirebbe da quello V5117, concernente specificamente le catene da neve; cfr. all. 21 ric.).

In questa ottica, e proprio alla luce degli elementi tecnici addotti dalla parte privata, né l’affermazione (contenuta nella relazione predisposta dall’amministrazione per la difesa erariale, depositata il 4.12.12) secondo cui la norma V5121 “puntualmente paragonata alla Ö Norm V5117 appare fortemente carente in termini di affidabilità dei requisiti prestazionali perché non prevede che i prodotti ad essa rispondenti siano sottoposti alla fondamentale prova di resistenza alla trazione sotto un carico di 4000N (punto 5.4 della Ö Norm V5117)”, prova “finalizzata a rilevare la resistenza del prodotto a carichi esterni senza subire deformazioni permanenti”, né la dichiarazione del BMVIT (che a ben vedere riguarda la legislazione austriaca, come si desume dall’oggetto della nota dell’11.6.2012; cfr. all. 8 amm.) costituiscono elementi idonei a sorreggere l’apprezzamento di “non equivalenza” -in termini di “livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore”- tra il prodotto Autosock e i dispositivi “costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati” (secondo quanto precisamente prescritto dal DM, che sul punto rinvia, come già detto, alle procedure di cui al regolamento comunitario n. 764/2008).

Di qui, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, che pure avendo riconosciuto di dovere effettuare la valutazione in argomento ha tuttavia assunto la determinazione oggi in contestazione sulla base di un raffronto di tipo meramente “cartolare” tra le norme tecniche in rilievo.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, potendo le restanti censure rimanere assorbite. L’impugnata nota ministeriale va di conseguenza annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

La novità e la peculiarità della fattispecie consentono di ravvisare i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente


Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





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