Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Dogane
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti


Circolare Prot. 29696/RU

Roma, 20 marzo 2009

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione - DPR n. 277/2000. - Chiarimenti.



Con riguardo alla materia in oggetto evidenziata sono stati sottoposti all’attenzione della scrivente alcuni quesiti concernenti:

  1) la determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, richiamato dall’Avvocatura Generale dello Stato, e quindi nella Risoluzione n. 6/D, del 27.11.2002, quale termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione;

  2) la definizione del periodo nel quale è consentito l’utilizzo in compensazione del credito sorto ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 277/2000.

A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni.


Per quanto concerne la questione di cui al punto 1), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 09.06.2000, n. 277 - secondo il quale gli esercenti che intendano usufruire dei benefici in parola devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare – si ritiene che il termine biennale in questione decorra a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio in relazione ai quali viene richiesto il beneficio.

Soltanto con lo spirare del 31 dicembre dell’anno di consumo è, infatti, possibile determinare l’ammontare del credito spettante agli aventi diritto in relazione ai consumi effettuati nel corso dell’anno medesimo.

La relativa pretesa creditoria diviene, dunque, azionabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di consumo e il termine biennale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 viene a scadere alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di dichiarazione ( es: anno di consumo ? anno a, momento iniziale del termine biennale ? 1° gennaio anno a+1, momento finale del termine biennale ? 31 dicembre anno a+2 ).

Con l’occasione si ribadisce, quindi, che non è possibile riconoscere alcun rimborso ai richiedenti che abbiano presentato la propria dichiarazione oltre la fine dell’anno successivo a quello di dichiarazione (anno a +2).

Le somme eventualmente utilizzate in compensazione dovranno essere recuperate ai sensi dell’art. 2, co. 3, del TUA, nei modi indicati dall’art. 14, co. 1, del medesimo Testo Unico, con l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi di cui all’art. 3, co. 4, del TUA, a partire dal momento in cui l’interessato ha usufruito delle somme in questione in via di compensazione.

Si ritiene, inoltre, che nel caso di specie debbano essere effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, nel caso del ritardato o del mancato versamento di tributi di propria competenza, ovvero, al fine delle opportune comunicazioni agli Enti interessati, per le iniziative di competenza, qualora il ritardo o l’omissione riguardino contribuiti di loro spettanza.


Per quanto concerne la questione di cui al punto 2) si precisa quanto segue.

Il DPR n. 277/2000, all’artt. 1, comma 1 e all’art. 3, comma 5, consente che il credito derivante dal riconoscimento del beneficio fiscale in questione venga utilizzato in compensazione, ovvero, venga riconosciuto mediante rimborso delle relative somme, rimettendo agli aventi diritto l’opzione per uno dei modi di fruizione sopra distinti, da indicare nella dichiarazione necessaria ad ottenere il beneficio fiscale in questione.

Al successivo art. 4 del regolamento predetto, nel precisare le modalità relative all’utilizzo del credito in compensazione, viene stabilito che la fruizione del beneficio con tale modalità deve aver luogo entro la fine dell’anno solare nel quale il credito è sorto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per effetto del silenzio-assenso maturato allo scadere del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, allorché quest’ultimo, nelle more del termine in questione, non abbia notificato alcun provvedimento di diniego al richiedente.

Al tempo stesso l’articolo in argomento, in un’ottica di salvaguardia della pretesa degli aventi diritto, disciplina in modo specifico l’eventualità in cui non si verifichi la compensazione dell’intero importo, prevedendo la possibilità di chiedere, entro la fine del primo semestre dell’anno successivo (anno a+2) il rimborso dell’eventuale rimanenza non compensata.

La ratio della disciplina suddetta va individuata, da un lato, nell’intenzione di consentire agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito (in via di compensazione) e, dall’altro, nella finalità di consentire il ricorso allo strumento della compensazione solamente entro l’anno in cui viene effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo d’imposta considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi di gasolio rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in questione.

Lo scopo ultimo della norma richiamata va, infatti, individuato nella salvaguardia, ai fini dell’imputazione del credito al corretto periodo d’imposta, del diretto collegamento tra il momento dell’utilizzo del credito ed il periodo d’imposta in cui lo stesso viene a maturare.

In tale ottica, la misura di salvaguardia approntata dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 4 del DPR n. 277 consente di chiudere in modo definitivo la partita in questione, garantendo, comunque, la necessaria tutela delle pretese degli aventi diritto.

Fermo restando quanto chiarito con la Risoluzione n. 6/D - circa la non perentorietà del termine di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 277/2000 - si ritiene dunque, che - nel caso in cui il termine previsto (60 gg.) dal comma 2 dell’art. 4 del decreto sopra citato venga a scadere oltre la fine dell’anno solare di dichiarazione - gli Uffici competenti contestualmente al rilascio dell’attestato debbano comunicare agli utenti interessati, acquisendone le coordinate bancarie (al fine dell’effettuazione dei rimborsi), che le relative dichiarazioni vengono considerate come istanze di rimborso in denaro, in modo che i soggetti predetti non debbano presentare una nuova istanza per il rimborso in denaro del credito maturato.

Tutto ciò premesso, atteso che il termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione va individuato con riferimento al termine di decadenza biennale contemplato dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, tenuto conto delle considerazioni sin qui evidenziate, si ritiene che le eventuali dichiarazioni di consumo presentate oltre la fine del primo anno successivo a quello di effettivo consumo (la cui ricevibilità non viene qui messa in discussione), recanti l’opzione per la fruizione del credito in compensazione, debbano essere considerate come istanze di rimborso in denaro.

Nelle circostanze suddette gli Uffici competenti provvederanno, quindi, ad effettuare le opportune comunicazioni agli utenti interessati acquisendone le coordinate bancarie.




Il Direttore dell’Area centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93

 
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