g_amb_002 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > Edilizia > giurisprudenza
Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008  Sentenza 17954


Secondo la decisione in esame, gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo (storico-artistico o paesaggistico-ambientale) possono essere realizzati con la procedura della denuncia di inizio attività solo subordinatamente al rilascio del parere o dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001, e comma 8 dell'art. 1 legge 443/2001). Ma è anche vero che, quando si tratti di interventi ammessi al regime DIA di cui al citato primo comma dell'art. 22, la realizzazione senza titolo (quindi senza aver presentato denuncia di inizio attività; o senza aver conseguito il nulla-osta dell'autorità tutoria quando si tratta di immobile soggetto a vincolo) non è soggetta a sanzione penale; giacché questa è solo riservata (ex art. 44, comma 2 bis DPR 380/2001) agli interventi ammessi al regime DIA di cui al terzo comma del medesimo art. 22 (cd. SUPERDIA), e in particolare alle ristrutturazioni edilizie con aumenti di unità abitative, volumi, superfici etc., cioè a quegli interventi più impegnativi in cui il regime della denuncia di inizio attività è considerato alternativo al permesso di costruire, di talché la costruzione senza titolo o in difformità dal titolo incorre nello stesso trattamento sanzionatorio.

leggi la sentenza

 
 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu