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Corte di Cassazione Penale sez.V 2/3/2009 n. 9261; Pres. Ambrosini G.





OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stata confermata il sequestro preventivo di calzature riportanti il marchio "vera pelle" e "vero cuoio" contraffatto, disposto nei confronti della cittadina cinese H.Z., persona sottoposta a indagini anche in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p..

Ricorre per Cassazione il difensore deducendo erronea applicazione di legge, sul riflesso della insussistenza della ipotesi contemplata dal cit. art. 474 c.p.p., versandosi in quella di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, che consente la possibilità della sanatoria amministrativa dei prodotti tramite ablazione dei segni distintivi.

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Non giova al ricorrente richiamare la sentenza Acanfora di questa Corte (Sez. 6, 17 febbraio 2005, n. 264).

Tale decisione chiarisce che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 (Legge Finanziaria 2004) ha inteso protegga re e promuovere il prodotto "made in Italy" "anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine".

Nell'ambito di questa finalità il cit. art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori, il comma 49, infatti, stabilisce che "L'importazione e l'esportazione ai fini della commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p.. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".

Ciò posto, è evidente che la fattispecie concreta non riguarda nessuna delle ipotesi considerate dalla cennata normativa. Invero, non si tratta qui di falsa stampigliatura "made in Italy" o di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, bensì della riproduzione degli elementi essenziali del simbolo poligonale che contraddistingue i prodotti in "vera pelle" e "vero cuoio" registrato e protetto dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie, e, quindi, della commercializzazione di prodotti industriali con marchio contraffatto, che, in astratto, configura proprio il delitto ex art. 474 c.p., la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica.

Si giustifica appieno pertanto la decisione impugnata, la quale è altresì insindacabile nella parte in cui disattende la richiesta di dissequestro delle calzature previa asportazione dei simboli, ipotesi che, con congrue apprezzamento di merito, considera del tutto impraticabile, essendo stata la contraffazione realizzata non con semplici adesivi, bensì con stampigliature all'interno e/o sotto le varie calzature.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Nell'ambito di questa finalità il cit. art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori, il comma 49, infatti, stabilisce che "L'importazione e l'esportazione ai fini della commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p.. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".

Ciò posto, è evidente che la fattispecie concreta non riguarda nessuna delle ipotesi considerate dalla cennata normativa. Invero, non si tratta qui di falsa stampigliatura "made in Italy" o di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, bensì della riproduzione degli elementi essenziali del simbolo poligonale che contraddistingue i prodotti in "vera pelle" e "vero cuoio" registrato e protetto dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie, e, quindi, della commercializzazione di prodotti industriali con marchio contraffatto, che, in astratto, configura proprio il delitto ex art. 474 c.p., la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica.

Si giustifica appieno pertanto la decisione impugnata, la quale è altresì insindacabile nella parte in cui disattende la richiesta di dissequestro delle calzature previa asportazione dei simboli, ipotesi che, con congrue apprezzamento di merito, considera del tutto impraticabile, essendo stata la contraffazione realizzata non con semplici adesivi, bensì con stampigliature all'interno e/o sotto le varie calzature.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


 
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