il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione

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Semaforo

Cassazione civile Sez. II, 4 dicembre 2007, n. 26359


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


1. - Con atto notificato il 29 agosto 2005, V. C. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Mez­zolombardo del 10 febbraio 2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale redatto dai carabinieri in data 20 ottobre 2004 che gli contestava la violazione degli artt. 41 e 146, comma 3, codice della strada, per avere proseguito la marcia nonostante la luce rossa del semaforo.

Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento si è costituito mediante controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.


2. - Con il primo motivo, il ricorso denunzia violazione degli artt. 166 C.p.c. e 87 att., nonché dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, lamentando che il giudice a quo abbia disatteso il motivo di opposizione che con­testava la legittimità dell'apposizione del semaforo sulla base di documenti - dichiarazione di conformità e di omologazione dei semafori e copia dell'ordinanza sindacale di posizionamento dei semafori stessi - non ritualmente prodotti dalla controparte, che era rimasta contumace nel corso del giudizio.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 23 legge n. 689 del 1981 dell'art. 184 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., censurando l'utilizzazione dei docu­menti sopra menzionati da parte del giudice di pace sotto i profili della violazione delle regole che sovrin­tendono l'acquisizione della prova e del diritto di di­fesa.


Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 146, comma 3, codice della strada nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, con motivazione del tutto scarna ed inconferente, il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell'apposizione del semaforo la cui segnalazione sa­rebbe stata violata, essendo tale strumento nella specie volto a regolare la velocità dei veicoli, segnalando au­tomaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa nel caso di riscontrato eccesso di velocità, e non già il tran­sito agli incroci, situazione non prevista né consentita da alcuna norma di legge o di regolamento.




3. - In via preliminare, va osservato che la viola­zione è stata accertata dai Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo e che l'opponente ha proposto ricorso avverso il relativo verbale di accertamento dell'infra­zione. Legittimato passivo nel giudizio di opposizione era dunque il Ministero della difesa, quale organo di vertice dell'amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante (ex plurimis: Cass. n. 10216 del 2005; Cass. n. 7992 del 2005; Cass. n. 19541 del 2004). Il giudizio di merito è stato invece proposto e si è svolto nei confronti del Commissario del Governo di Trento. Tuttavia, in virtù di un principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, l'errore di identifica­zione dell'organo statale legittimato a contraddire comporta, ai sensi dell’art. 4 legge n. 260 del 1958, una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione dell'amministrazione ovvero la mancata deduzione di specifico motivo di cassazione (sentenza n. 3117 del 2006). Tanto è accaduto nella specie, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita nel presente grado di giudizio senza for­mulare, nel proprio controricorso, alcun rilievo sul punto, chiedendo la conferma della sentenza impu­gnata.


4. - Nel merito, il terzo motivo di ricorso, da esa­minare prima degli altri due per ragioni di ordine lo­gico e giuridico, è fondato.

Il Giudice di pace di Mezzolombardo ha affermato che la violazione contestata è legittima limitandosi sul punto ad osservare che la condotta ascritta al trasgres­sore coincideva con quella vietata dalla disposizione dell'art. 146, comma 3, codice della strada, che san­ziona la prosecuzione della marcia del veicolo con il semaforo proiettante luce rossa. L'accertamento così condotto ha però del tutto ignorato il motivo di oppo­sizione che aveva dedotto l'illegittimità della sanzione per illegittima apposizione del semaforo, il quale, com'è pacifico in causa, consisteva, nella fattispecie, in un dispositivo che non era diretto a regolare il flusso dei veicoli, ma che, invece, era volto a controllarne la velocità, proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata; così costringendolo a fermarsi.

Precisati gli esatti contorni della questione propo­sta dal ricorrente, deve convenirsi che essa è fondata, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione del semaforo al fine di regolare la velocità degli autoveicoli. In par­ticolare, il regolamento del codice della strada assegna alle «lanterne semaforiche» soltanto due funzioni: quella di «regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale» (art. 158) e quella di disciplinare gli «attra­versamenti pedonali» (art. 162). Ne deriva, per esclu­sione, che i semafori diretti a moderare la velocità de­gli autoveicoli non sono previsti dalla legge, constatazione da cui consegue, a sua volta, l'illegitti­mità dell'apposizione del semaforo per il quale è stata elevata l’infrazione opposta e l'illegittimità della me­desima, essendo indubbio che la violazione del codice della strada consistente nell'inosservanza di indica­zioni o segnali presuppone, ai fini della legittimità della contestazione, che il segnale sia stato legittimamente apposto dall'autorità competente.


Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, l'opposizione va decisa nel merito ed il verbale di contestazione annullato.

Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti.

Le spese di lite, comprensive di quelle del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza.



 
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