Il segnale di obbligo che fissa il limite di velocità deve essere ripetuto dopo ogni intersezione: in corrispondenza dell'intersezione vige il limite precedente o non c'è limite fino al segnale successivo?

Nell’art. 81 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) al titolo II - Costruzione e tutela delle strade - Capo II – si tratta della segnaletica verticale, in riferimento all’art. 39 del C.d.S. (Installazione dei segnali verticali). In detto articolo si legge che : “”comma 1.- I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza, ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali. comma 10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione  (1) comma così modificato dall'art. 60 del DPR, n. 610 /96””.  Per quanto sopra, in considerazione delle caratteristiche della strada, i segnali verticali di obbligo hanno la validità dal punto ove è stata apposta la tabella iniziale e detta efficacia termina con la prima intersezione, salvo che non venga ripetuta immediatamente dopo l’incrocio in argomento.

 

 


 

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