E’ sostenibile un ricorso contro il solito famigerato autovelox in considerazione del fatto che il cartello del limite di velocità  è "abusivo", nella fattispecie non riporta sul retro la data e il timbro e il n. della delibera con la quale l'ente ha autorizzato l'installazione così come prevede l'art. 77 del D.P.R. 495/92. Non consegue da questo che l'accertamento di una violazione sulla base di quel segnale è nulla per l'inesistenza del segnale stesso? Elena


Gentile Associazione "Vigile Amico", un mio carissimo amico mi ha posto delle domande, che ormai nella vostra rubrica dei segnali verticali sono all'ordine del giorno. Recentemente ne ha parlato la stampa nazionale, la trasmissione striscia la notizia, e addirittura un sito web. Purtroppo è sorto un dubbio!  ma i segnali devono recare oggigiorno data e numero d’ordinanza?  Mi chiedo se  l'articolo è ancora  in vigore, ho provato a guardare sul nuovo C.d.S e non ho trovato nulla in merito all'oggetto.  Forse il presente articolo è stato abolito con il nuovo codice della strada? Perché alcuni giudici di pace possono avvalersi della facoltà di non accoglierlo, ma la legge non è uguale per tutti? Nell'attesa di una cordiale risposta spero di poter essere chiaro ai quesiti posti dal mio amico. Distinti saluti, Salvatore.


Buonasera, potreste indicarmi le sentenze relative alla mancata apposizione estremi ordinanze del sindaco sui cartelli stradali? Grazie, Mario M.

Non esistono, perlomeno per quanto a nostra conoscenza, sentenze nel merito. I Giudici di Pace si sono espressi talvolta accogliendo il ricorso e talvolta rigettandolo

Infatti, il solo comma 7 dell’articolo 77 del  D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo Codice della Strada) recita “” … il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta cha ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione dello stesso, nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione….””

Come ben vedi, e’ un obbligo che sul retro dei segnali stradali siano stampigliati tutti i dati sopraelencati e, ancor più, per i soli segnali di prescrizione ( n.d.r. – cioè quelli elencati all’art. 39 comma 1 lett. B del D. Lgs. 285/92 : PRECEDENZA – DIVIETO – OBBLIGO ) devono essere indicati gli estremi dell’Ordinanza di apposizione onde non incorrere nella inefficacia della validità del segnale stesso.

 Quindi, se il segnale non ha il crisma della validità,  possono determinarsi gli estremi per una contestazione ad eventuali infrazioni alla prescrizione indicata ma non si ha la certezza del suo accoglimento in quanto se è esistente un 'ordinanza relativa a quella segnaletica potrebbe essere ritenuta sufficiente a respingere il ricorso.

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