Mi hanno fatto una contravvenzione per
divieto di sosta nei giorni di pulizia delle strade. Nel tratto di strada in cui
ho parcheggiato non è presente nessun cartello riportante tale divieto:
è presente un solo cartello dopo poco l'inizio della strada e dopodiché, per
tutto il pezzo di strada che segue, non è presente più alcun divieto per
pulizia strade ma solo cartelli di divieto di sosta dalle 8,00 alle 18,00 (la
contravvenzione mi è stata fatta alle 7,50). Inoltre, tutti questi cartelli
(compreso quello di divieto per pulizia strade) non recano sul retro il numero
dell'ordinanza dell'apposizione degli stessi, cosa che, a quanto ricordo, è
obbligatorio per la validità della segnaletica verticale. Mi confermate tale
cosa? Posso fare ricorso al giudice di pace? Grazie e cordiali saluti, Luca F.
Per quanto riguarda la Sua richiesta di una nostra opinione riguardo
ad un eventuale ricorso, in considerazione di quanto da Lei esposto, Le possiamo
rispondere solamente che la legge consente di esercitare tale diritto ad ognuno
di noi e si può fare la scelta se indirizzarlo al Prefetto o al Giudice di Pace
del luogo della commessa violazione (in questo ultimo caso, oggi con la nuova
formulazione dell’art. 204 bis del C.d.S., modificata dalla Legge 01.08.2003
n. 214, si dovrà prima versare presso la cancelleria del G.d.P., a pena di
inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta dall’organo accertatore).
Precisiamo,
infine, che il dettato dell’art. 77 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 –
Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 285/1992 – C.d.S.)
recita: “” …
il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono
essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietaria della
strada, il marchio della ditta cha ha fabbricato il segnale e l’anno di
fabbricazione dello stesso, nonche’ il numero dell’autorizzazione concessa
dal Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali
stradali. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi
dell’ordinanza di apposizione….””
Si può dedurre che e’ obbligatorio
che sul retro dei segnali stradali siano stampigliati tutti i dati sopraelencati
e, ancor piu’, per i soli segnali di prescrizione ( n.d.r. – cioe’ quelli
elencati all’art. 39 comma 1 lett. B del D. Lgs. 285/92 : PRECEDENZA –
DIVIETO – OBBLIGO ) devono essere indicati gli estremi dell’Ordinanza di
apposizione onde non incorrere nella inefficacia della validita’ del segnale
stesso.
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