Vorrei avere dei chiarimenti riguardo
regole sulla distanza minima delle postazioni fisse autovelox rispetto ai
cartelli di limiti di velocità. Ed inoltre vorrei sapere se e quali sono le
regole riguardo alle segnalazioni sempre delle postazioni fisse, se ci sono
regole, dove e come devono essere esposte, autorizzazioni necessarie (come la
devono avere tutti i cartelli stradali). Le faccio questa domanda perché mi
sono accorto di un autovelox in postazione fissa mal segnalato installato 4
metri dopo il cartello del limite dei 50km/h. Sinceramente, non mi pare un
comportamento corretto in quanto, o la postazione viene segnalata adeguatamente
oppure viene installato adeguatamente lontano dal segnale in modo che
l'automobilista,visto il limite, possa adeguarsi. Grazie, Uno qualunque.
Caro "uno qualunque", non sono indicate sul Codice della
Strada misure, minime e massime, ove attestare le apparecchiature di rilevamento
del rispetto dei limiti di velocità. Si può aggiungere che la segnaletica di
prescrizione indicante tale obbligo, come tutta l’altra segnaletica deve
essere visibile e mantenuta in perfetta efficienza onde dare la possibilità
all’utenza di conformare la propria condotta di guida proprio in relazione ai
dettami che la stessa segnaletica impone. Poi l’articolo 77 - comma 7 - del
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo
Codice della Strada) recita “” …
il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono
essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietaria della
strada, il marchio della ditta cha ha fabbricato il segnale e l’anno di
fabbricazione dello stesso, nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal
Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali
stradali. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi
dell’ordinanza di apposizione….””
Come ben vedi, e’ un obbligo che sul retro dei segnali stradali
siano stampigliati tutti i dati sopraelencati e, ancor più, per i soli segnali
di prescrizione ( n.d.r. – cioè quelli elencati all’art. 39 comma 1 lett. B
del D. Lgs. 285/92 : PRECEDENZA – DIVIETO – OBBLIGO
) devono essere indicati gli estremi dell’Ordinanza di apposizione onde non
incorrere nella inefficacia della validità del segnale stesso.
Quindi,
se il segnale non ha il crisma della validità,
possono determinarsi gli estremi per una contestazione ad eventuali
infrazioni alla prescrizione indicata.
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