Vorrei avere dei chiarimenti riguardo regole sulla distanza minima delle postazioni fisse autovelox rispetto ai cartelli di limiti di velocità. Ed inoltre vorrei sapere se e quali sono le regole riguardo alle segnalazioni sempre delle postazioni fisse, se ci sono regole, dove e come devono essere esposte, autorizzazioni necessarie (come la devono avere tutti i cartelli stradali). Le faccio questa domanda perché mi sono accorto di un autovelox in postazione fissa mal segnalato installato 4 metri dopo il cartello del limite dei 50km/h. Sinceramente, non mi pare un comportamento corretto in quanto, o la postazione viene segnalata adeguatamente oppure viene installato adeguatamente lontano dal segnale in modo che l'automobilista,visto il limite, possa adeguarsi. Grazie, Uno qualunque. 

Caro "uno qualunque", non sono indicate sul Codice della Strada misure, minime e massime, ove attestare le apparecchiature di rilevamento del rispetto dei limiti di velocità. Si può aggiungere che la segnaletica di prescrizione indicante tale obbligo, come tutta l’altra segnaletica deve essere visibile e mantenuta in perfetta efficienza onde dare la possibilità all’utenza di conformare la propria condotta di guida proprio in relazione ai dettami che la stessa segnaletica impone. Poi l’articolo 77 - comma 7 - del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo Codice della Strada) recita “” … il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta cha ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione dello stesso, nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione….””

Come ben vedi, e’ un obbligo che sul retro dei segnali stradali siano stampigliati tutti i dati sopraelencati e, ancor più, per i soli segnali di prescrizione ( n.d.r. – cioè quelli elencati all’art. 39 comma 1 lett. B del D. Lgs. 285/92 : PRECEDENZA – DIVIETO – OBBLIGO ) devono essere indicati gli estremi dell’Ordinanza di apposizione onde non incorrere nella inefficacia della validità del segnale stesso.

 Quindi, se il segnale non ha il crisma della validità,  possono determinarsi gli estremi per una contestazione ad eventuali infrazioni alla prescrizione indicata.

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