Salve, mi chiamo
Renato, la mia domanda potrebbe sembrare ripetitiva, ma non ho trovato casi
similari nel vostro indice. Per prima cosa desideravo sapere se è d’obbligo
il cartello di zona blu, o se bastano le strisce a terra. In secondo luogo, se
non c’è interruzione fisica, ma cambia il nome della via, è necessario
apporre un ulteriore cartello, per indicare la zona blu? Spero di essere stato
chiaro nell’esporre il mio dubbio. Grazie e distinti saluti, Renato.
L’art. 7 – 9° comma –
del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice : “”… i
comuni, con deliberazione di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e
le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione di giunta…””.
Il successivo comma 10, dello stesso articolo, aggiunge : “”…
le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali…””.
Come puoi ben notare, la zona a traffico limitato viene istituita normalmente
con delibera della giunta comunale, ed eccezionalmente per motivi d’urgenza,
con ordinanza del sindaco. Essa, lungo il suo perimetro, all’intersezione con
tutte le strade di accesso, deve essere delimitata ed indicata da appositi
segnali verticali, onde rendere edotta l’utenza delle particolarità e delle
limitazioni di circolazione dell’area. Per quanto riguarda il secondo quesito,
la prima risposta che ti abbiamo fornito chiarisce il dubbio da te esposto. Se
la segnaletica va posta lungo il perimetro della Z.T.L., non deve essere
necessariamente ripetuta al suo interno.
A suffragio di tale tesi,
infatti, l’art. 104 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo Codice della Strada) stabilisce al comma 2 : “…lungo
il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di
obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo
ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale…””.
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