L'attraversamento con semaforo rosso ripreso con telecamere può oggi,
oltre alla sanzione amministrativa, comportare anche la detrazione di punti (5)
dalla patente? Grazie, Italo
L’art. 201
del D. Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 (nuovo Codice della Strada) - notificazione
delle violazioni - al 1° comma dice “”qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell’art. 196 ( principio di solidarietà), quale
risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento……. Qualora
l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato
successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dall’identificazione….)””,
Il D. L. 27 giugno n. 151, convertito con modificazioni, nella Legge
31.07.2003, ha aggiunto il comma 1-bis “”…
la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 …. e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
…””.
Come puoi ben arguire, una infrazione ripresa con una telecamera ad un incrocio monitorizzato, come d’altronde già avviene in tutti gli accessi in zone a traffico limitato, ha valenza di constatazione d’illecito e, pertanto, perseguibile. Oltre alla sanzione amministrativa di € 137,55 è prevista la sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti-patente, con l’avvertenza che, in caso di recidiva “” quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 dell’art. 146 D. Lgs. 285/92, per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi…””.
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