Salve

E' possibile un rigetto di un ricorso ad un verbale c.d.s. in cui si contesta la mancanza di estremi dell'ordinanza sindacale? Tenendo conto la sentenza della Cassazione 3579/79.

  Fulvio

 

La Corte di Cassazione in diverse riprese ha avuto modo di occuparsi, con parerei contrastanti, della legittimità delle sanzioni applicate dagli Organi di Polizia Stradale in virtù di segnaletica non riportante gli estremi dell'Ordinanza Sindacale.

Non volendo sostituirsi agli Organi giudicanti, ed in assenza di sentenze sella Suprema Corte a Sezioni riunite (al fine di porre fine ai contrasti giurisprudenziali in seno alla medesima) si ritiene corretto, quale Organo di Polizia Stradale, dare la seguente interpretazione.

L'obbligo di apporre sul retro dei segnali stradali di prescrizione (e solo su di essi) gli estremi dell'ordinanza di apposizione discerne dalla lettura dell'art. 77 comma 7 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n° 495).

A parere di chi scrive tale prescrizione è improduttiva al fine degli effetti diretti sulla legittimità della segnaletica, in quanto il dettato è ordinatorio e non perentorio.

Ove infatti il Legislatore abbia inteso legale alla mancanza di elementi previsti dal regolamento un effetto sulla validità della segnaletica, lo ha fatto espressamente.

A tal fine si pensi ad esempio il segnale di "passo carrabile": l'assenza dell'indicazione del numero di autorizzazione, previsto dal Regolamento, fa perdere l'efficacia del cartello con la conseguente impossibilità di far valere il diritto di cui sopra.

E' da ritenersi pertanto tale prescrizione prevista dal Regolamento uno strumento efficace per un eventuale facilitazione nel controllo della segnaletica, senza inficiarne la legittimità della stessa.

Le suddette argomentazioni inoltre, e concludo, sono comunque avvalorate dalla pratica quotidiana: dato che la prescrizione di cui trattasi sono posti sul retro del segnale, e pertanto non visibile per chi circola nella direzione di marcia da cui è percepibile il contenuto prescrittivo del cartello, appare inverosimile che qualcuno possa decidere di fermare il veicolo, accertare la presenza sul retro del segnale dei contenuti di cui all'art. 77 e quindi decidere di non rispettare la segnaletica (si pensi ad esempio all'imbocco di una strada con cartello "divieto di accesso") 

 

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