Ho da sottoporre un altro quesito. Qualche settimana fa,
recandomi in un locale della provincia di Cremona, parcheggiavo l'auto in zona a
prima vista idonea.
Al ritorno, tuttavia, trovo il proprietario dell'abitazione di
fronte, il quale mi fa notare affisso al suo cancello il divieto di parcheggio
anche sul lato opposto (dove ero io). Io osservo che tale cartello era stato
affisso all'interno del cancelletto e non all'esterno sicché le diciture anche
sul lato opposto risultavano poco visibili a causa della trama in ferro dello
stesso cancelletto. Vabbhé, sono in torto, mi scuso ma il padrone di casa mi
avverte di aver già chiamato i carabinieri. D'accordo.
Li attendo e nel frattempo noto che tutte le macchine
parcheggiate come la mia sono passibili di contravvenzione in quanto
parcheggiate sui lati opposti di passi carrabili con l'avvertenza anche sul lato
opposto in bella vista.
Arriva la volante, mi attesta l'infrazione, nulla da
dichiarare, firmo,
pago subito ed esigo che tutte le macchine vengano multate poiché
la legge è uguale per tutti. Tuttavia mi viene risposto che non essendo
in possesso di blocchetto contravvenzioni, i carabinieri per contestare le multe
devono attendere singolarmente ogni proprietario e quindi elevare la
contravvenzione e ciò non é possibile. Aggiungono la frase Lei é stato
sfortunato quindi girano la macchina e se ne vanno. Le macchine in divieto
saranno state almeno 20. Un vostro commento? Enrico
Il nostro commento non è uno solo, ma vari e specifici,
proprio per la situazione paradossale in cui ti sei trovato coinvolto :
nel
frangente non avremmo conciliato brevi-manu, proprio perché con il
pagamento in misura ridotta si ammette, implicitamente di essere nel torto;
il
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) al titolo II capo
II detta norme precise in merito alla organizzazione della circolazione e
della segnaletica stradale – non esistono cartelli verticali di segnaletica che abbiano
valenza anche per il lato opposto della carreggiata – ogni cartello ha la
sua validità solo sul lato ove è apposto e la stessa termina alla prima
intersezione
-;
i
predetti cartelli devono essere apposti sul suolo pubblico ed aperto al
pubblico transito, e non all’interno di proprietà private e tanto meno
dietro cancelli od inferriate.
il
recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 (modifiche alle disposizioni inerenti
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la
costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli)
all’art. 4 comma 1 – lettera b – rafforza e precisa quanto già
indicato nell’art. 201 del D. Lgs. 285/92 “” nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione … lettera d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo
“”.
Hai
accertato la regolarità della presenza del passo carrabile che il tuo
veicolo avrebbe intralciato?
I
doveri ed i diritti dei cittadini sono sacrosanti e non si deve parlare loro
di “sfortuna” quando forse dall’altra parte c’è “incompetenza”.
Questi sono i nostri commenti e ti possiamo assicurare non
siamo volutamente entrare in polemica con chicchessia.