Ho da sottoporre un altro quesito. Qualche settimana fa, recandomi in un locale della provincia di Cremona, parcheggiavo l'auto in zona a prima vista idonea.

 Al ritorno, tuttavia, trovo il proprietario dell'abitazione di fronte, il quale mi fa notare affisso al suo cancello il divieto di parcheggio anche sul lato opposto (dove ero io). Io osservo che tale cartello era stato affisso all'interno del cancelletto e non all'esterno sicché le diciture anche sul lato opposto risultavano poco visibili a causa della trama in ferro dello stesso cancelletto. Vabbhé, sono in torto, mi scuso ma il padrone di casa mi avverte di aver già chiamato i carabinieri. D'accordo.

  Li attendo e nel frattempo noto che tutte le macchine parcheggiate come la mia sono passibili di contravvenzione in quanto parcheggiate sui lati opposti di passi carrabili con l'avvertenza anche sul lato opposto in bella vista.

 Arriva la volante, mi attesta l'infrazione, nulla da dichiarare, firmo, pago subito ed esigo che tutte le macchine vengano multate poiché la legge è  uguale per tutti. Tuttavia mi viene risposto che non essendo in possesso di blocchetto contravvenzioni, i carabinieri per contestare le multe devono attendere singolarmente ogni proprietario e quindi elevare la contravvenzione e ciò non é possibile. Aggiungono la frase Lei é stato sfortunato quindi girano la macchina e se ne vanno. Le macchine in divieto saranno state almeno 20. Un vostro commento? Enrico  

Il nostro commento non è uno solo, ma vari e specifici, proprio per la situazione paradossale in cui ti sei trovato coinvolto :

  1. nel frangente non avremmo conciliato brevi-manu, proprio perché con il pagamento in misura ridotta si ammette, implicitamente di essere nel torto;
  2. il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) al titolo II capo II detta norme precise in merito alla organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale – non esistono cartelli verticali di segnaletica che abbiano valenza anche per il lato opposto della carreggiata – ogni cartello ha la sua validità solo sul lato ove è apposto e la stessa termina alla prima intersezione -;
  3. i predetti cartelli devono essere apposti sul suolo pubblico ed aperto al pubblico transito, e non all’interno di proprietà private e tanto meno dietro cancelli od inferriate.
  4. il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 (modifiche alle disposizioni inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli) all’art. 4 comma 1 – lettera b – rafforza e precisa quanto già indicato nell’art. 201 del D. Lgs. 285/92 “” nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione … lettera d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo “”.
  5. Hai accertato la regolarità della presenza del passo carrabile che il tuo veicolo avrebbe intralciato?
  6. I doveri ed i diritti dei cittadini sono sacrosanti e non si deve parlare loro di “sfortuna” quando forse dall’altra parte c’è “incompetenza”.

  Questi sono i nostri commenti e ti possiamo assicurare non siamo volutamente entrare in polemica con chicchessia.

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