Il mio ciclomotore in area pedonale (però con gran contraddizione del comune dotata di appositi pali per la sosta dei ciclomotori e delle biciclette), al mio arrivo trovo due contravvenzioni: una per sosta in area pedonale, che anche se a malincuore accetto data la presenza della cartellonistica ed un'altra della modica cifra di 68,25 euro
per sosta in zona vietata al transito (circolazione statica), ora mi chiedo, il ciclomotore così incatenato al palo non poteva circolare da solo, io sono entrato con il mezzo a spinta quindi a cosa si riferisce questa seconda contravvenzione? E’ possibile fare ricorso per non essere entrato nell'area pedonale con il mezzo acceso? Domenico.
 

Nel tuo caso è stato applicato l’art. 198, comma 2, del D. Lgs. 285/1992 C.d.S, che dice “ …in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione…”. Quindi le fattispecie sono art. 7, commi 9 e 14 del C.d.S. per il divieto di accesso non rispettato (euro 68,25) e art. 158, comma 2 lettera i del C.d.S. e comma 6 per sosta in area pedonale (euro 33,60 più sanzione accessoria della rimozione del veicolo). Non è una esimente il fatto che il veicolo sia stato introdotto a spinta e a motore spento.

 





 


 

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