Salve, mi trovo nel caso di rimozione di un ciclomotore che sostava in stato di abbandono privo della copertura assicurativa.

La cosa mi è stata notificata per raccomandata, dicendomi che il ciclomotore si trova presso il deposito tal de tali e intimandomi di presentare al comando di Polizia Municipale il contratto di copertura assicurativa, premesso che non intendo rientrare in possesso del mezzo, a quali sanzioni vado incontro e qual'è la via più breve ed economica per risolvere il problema? La ringrazio anticipatamente Simone

Come e’ noto il D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 –Codice della Strada- all’art. 193 stabilisce che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 687,75. A tale violazione consegue la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo con trasporto dello stesso presso una Depositeria Giudiziaria.

E’, altresì, noto che la sosta e’ una fase statica della circolazione, per cui tutti i veicoli in sosta in aree aperte al pubblico transito devono ottemperare alle norme predette.

La materia relativa al rinvenimento di veicoli in sosta su aree pubbliche in presumibile stato di abbandono ( o per mancanza di targa o di contrassegno identificativo per ciclomotori o per mancanza di parti essenziali alla circolazione, etc.) e’ stata oggetto di disciplina con il Regolamento approvato con il Decreto del Ministero dell’Interno nr. 460 del 22.10.1999, emanato in esecuzione dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo nr. 22 del 05.02.1997 ( come modificato dal D. Leg.vo nr. 389 del 06.11.1997 ).

Detto regolamento nr. 460 esplicita la procedura da seguire quando l’autorità pubblica rinviene i veicoli in stato di abbandono e, ai sensi dell’art. 159 del C.d.S., li conferisce ai centri di raccolta. Trascorsi 180 gg. dal rinvenimento e contestuale conferimento al centro di raccolta ( ovvero dalla notificazione – se possibile – al proprietario ) senza che lo stesso veicolo sia stato reclamato, questo viene considerato “ res nullis “ e, di conseguenza, suscettibile di essere acquisito in proprietà per occupazione ( art. 923 del Codice Civile ). Pertanto, gli organi di Polizia provvedono a far effettuare dal centro di raccolta la demolizione del veicolo previa cancellazione dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico.

Quanto esposto e’ la normativa che regolamenta la materia, ed e’ chiaro che il primitivo atto dal quale e’ scaturita poi tutta la procedura, cioè il verbale con la sanzione amministrativa di € 687,75, conserva tutta la sua efficacia se sono state rispettate tutte le norme relative ai termini e modalità di notificazione.


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