Vorremmo sapere se in caso di fermo amministrativo di ciclomotore con contrassegno alterato (art. 97 comma 9) la custodia giudiziale può essere affidata, per i 3 mesi successivi al fermo amministrativo, all' intestatario del contrassegno o esercente la patria potestà o deve essere obbligatoriamente custodito presso un deposito giudiziario?
 

E’ necessario chiarire che l’art. 97 – comma 9 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada, che si ricollega per le sanzioni al successivo art 100 – comma 12 -, prevedeva inizialmente la confisca del veicolo circolante con targa o contrassegno alterato o contraffatto, oltre all’arresto da tre a nove mesi e l’ammenda da cinquecentomila a lire due milioni.

Questo fino alla promulgazione del D. Leg.vo nr. 507 del 30.12.1999 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio – quando varie norme in materia di circolazione stradale sono state depenalizzate.

           Oggi un’infrazione come quella in disamina prevede :

Come puoi ben dedurre, non e’ previsto l’affidamento del veicolo all’esercente la potesta’ genitoriale del minore conducente del ciclomotore, né tanto meno all’intestatario del contrassegno identificativo ( ma non e’ stato acclarato che quest’ultimo risultava contraffatto ? ).

 

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